La poca chiarezza del decreto legge 1/2022, quello che ridisegna le norme in materia di certificazioni verdi Covid, genera confusione anche nei tribunali.

Il testo prevede l’obbligo per gli avvocati di esibire il green pass all’ingresso dei tribunali, ma ad essere di dubbia interpretazione è la data di inizio dell’obbligo. Un tema non di poco conto, considerando che la mancata presenza dei difensori può produrre il rinvio delle udienze e dunque mettere in discussione il diritto di difesa.

Cartabia faccia un’interpretazione autentica

Il tema è stato posto con una nota congiunta dal Consiglio nazionale forense e dall’Organismo congressuale forense, che espongono in questi termini il problema e chiedono che intervenga la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per dare una interpretazione autentica della norma, fissando al 1 febbraio l’entrata in vigore dell’obbligo.

«Alcuni Capi ufficio giudiziari hanno ritenuto vigente l’obbligo fin da sabato 8 gennaio, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Al contrario, in coerenza con la lettera del pur complesso disposto normativo, e soprattutto in ossequio al principio di ragionevolezza, non possono sussistere dubbi circa la sussunzione dell’ipotesi nel disposto dell’art. 9-bis, c. 1-bis lett. b del d.l. n. 52/2021 come modificato dal d.l. n. 1/2022 che disciplina, tra l’altro, l’accesso ai pubblici uffici e, dunque, anche ai Tribunali. Tale previsione subordina l’entrata in vigore dell’obbligo all’adozione (o testualmente “all’efficacia”, sic!) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, volto a individuare gli specifici settori per i quali l’obbligo non sussiste, trattandosi di “servizi ed attività” “necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”».

La sintesi operativa, però, è estrema confusione nella gestione degli uffici, diversa a seconda dell’interpretazione del presidente del tribunale: c’è chi ha imposto l’obbligo dall’8 gennaio e chi invece ancora non lo sta applicando.

La linea dei magistrati

Tra i magistrati, invece, sembra prevalere la linea dell’inizio immediato dell’obbligo.

La procura generale della Cassazione, infatti, ha inviato una nota a tutti gli uffici in cui si fissano le regole: “Per quanto di immediata applicazione a decorrere dall'8 gennaio sino al 31 marzo 2022, si prevede, per l'accesso al Palazzo di giustizia, l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (C.d. green pass base), anche derivante da tampone, oltre che per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e per i magistrati, anche per gli avvocati, per i quali in precedenza non era richiesto". Mentre "dal 15 febbraio p.v., sarà richiesto per gli over cinquantenni il possesso del C.d. green pass rafforzato, ossia generato dal vaccino".

La spaccatura

Il testo, però, crea un regime strano all’interno dei tribunali: obbligo di green pass per magistrati, cancellieri e avvocati, ma non per i clienti  o i testimoni che vengono ascoltati in udienza.

L’articolo 3, infatti, ha esteso l’obbligo di esibizione per l’accesso agli uffici giudiziari anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”.

Proprio questa divisione avvocato-cliente crea un precedente: rende virtualmente possibile che il rappresentato sia in aula, ma non il suo rappresentante legale.

Soprattutto nel caso dei tribunali in cui la normativa del 7 gennaio sia stata applicata già dal giorno successivo, non dando il tempo ai legali non vaccinati di adeguarsi.

I controlli

Il tipo di green pass da esibire è quello “base”, ovvero quello che si ottiene anche con il tampone. Mentre per tutti gli over50, quindi anche gli avvocati, scatta l’obbligo di vaccino e quindi per loro serve il green pass rafforzato.

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