Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto salva-casa di Matteo Salvini, con cui verranno sanate una serie di difformità edilizie e irregolarità che rendono le case in parte abusive. 

Il decreto prevede un’aumento delle tolleranze costruttive, che passeranno dal 3 al 5 per cento e per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, tende e coperture, pompe di calore e vetrate amovibili, infine aumentano le categorie di interventi eseguiti in edilizia libera.

«Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. È un decreto di buonsenso che regolarizza piccole difformità, liberando finalmente gli uffici comunali da milioni di pratiche edilizie e restituendo il pieno utilizzo degli immobili ai legittimi proprietari. La Lega sempre a difesa delle case degli italiani», ha detto il ministro delle Infrastrutture

«Tra le misure, l'inserimento nel criterio di edilizia libera per vetrate panoramiche amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l'ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell'accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d'ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi) e la fine del paradosso del silenzio rigetto, con l'introduzione del silenzio assenso: vale a dire che se l'Amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l'istanza si considera accettata. Una rivoluzione liberale. Viene semplificato inoltre li cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali», ha scritto ancora su X Salvini.

Le tolleranze costruttive ed esecutive fino al 24 maggio

Più la casa è piccola, più sarà alta la tolleranza costruttiva, ma solo per gli interventi realizzati fino al 24 maggio 2024. Ad oggi è ammessa una tolleranza del 2 per cento, con il decreto la percentuale resterà invariata per le abitazioni con una superficie maggiore di 500 metri quadri, ma sono previsti cambiamenti per le case con metratura inferiore: salirà al 3 per cento per quelle tra i 300 e i 500 metri quadri, al 4 tra i 100 e i 300, mentre sotto i 100 metri quadri salirà fino al 5 per cento. 

Più spazio anche alle tolleranze esecutive, ammesse fino ad oggi e che riguardano i cantieri: si tratta di porte aperte in punti che non minano la struttura dell’edificio, posizionamenti difformi di balconi o cornicioni di piccola entità, scale composte da più o meno gradini rispetto al progetto.

Nelle tolleranze esecutive rientreranno anche «il minor dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, la difforme ubicazione delle aperture interne; la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e quelli materiali di rappresentazione progettuale delle opere».

Tende da sole e pompe di calore tra l’edilizia libera

Non serviranno più titoli abilitativi, permessi o autorizzazioni per montare tende da sole con una struttura fissa, considerate nel decreto come edilizia libera. Altri interventi che rientrano in quest’ambito sono la messa a terra del pavimento o la sostituzione degli infissi, ma anche l’installazione di pompe di calore fino a 12 kw per l’aria condizionata. Verranno incluse anche le vetrate per i porticati interni agli edifici, mentre le vetrate panoramiche che si possono spostare, montate su logge e balconi, fanno già parte della categoria.

La doppia conformità

Per regolarizzare le difformità causate dall’assenza del permesso a costruire o di difformità rispetto allo stesso permesso, sarà disposto l’accertamento di conformità. Oggi si può richiedere la sanatoria solo quando sussiste la «doppia conformità» dell’abitazione rispetto alla normativa edilizia e urbanistica vigente nel momento in cui l’edificio è stato costruito e a quella in vigore nel momento in cui è stata fatta la richiesta.

Con il decreto, la doppia conformità viene limitata agli abusi edilizi più gravi, cioè l’assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso a costruire, ma anche uno scostamento significativo rispetto alla cosiddetta “Super Scia”.

Per le difformità parziali invece la doppia conformità non verrà più applicata. Invece si potrà ottenere il permesso e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda e alla normativa edilizia in vigore quando l’intervento è stato realizzato.

In un appunto, i tecnici di governo hanno chiarito che «il superamento della doppia conforme non può consentire di sanare interventi edilizi che all’epoca della realizzazione sono stati eseguiti in deroga alle regole edilizie e che non sono conformi agli attuali vincoli urbanistici».

Gli immobili abusivi ceduti al comune

Il comune potrà provvedere all’alienazione del bene e dell'area di sedime: nelle intenzioni del decreto questo provvedimento servirà a incentivare l’attività di controllo dei comuni e a favorire la rimozione delle opere abusive e la successiva valorizzazione dell’immobile che entrerà nel suo patrimonio. Ma ci sono delle condizioni: l’opera abusiva non deve contrastare con interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o idrogeologici. 

Il comune per poter acquisire il bene dovrà assicurare il rispetto di una procedura pubblica e trasparente, da cui il responsabile dell’abuso sarà escluso.

Dimostrare lo stato legittimo di un immobile

Dimostrare lo stato legittimo di un immobile sarà possibile attraverso la presentazione del titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Per essere valido, il titolo deve essere stato rilasciato all’esito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa.

Per i cittadini ci saranno meno oneri amministrativi. La misura quindi sanerà le parziali difformità che oggi sono tollerate in seguito al pagamento di una sanzione amministrativa, inoltre contribuirà a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

I tendoni allestiti in periodo Covid non saranno rimossi

Le strutture allestite durante la pandemia per somministrare i vaccini anti Covid, così come quelle allestite per ospitare le scuole, non saranno rimosse. Una norma del decreto consente «il mantenimento in esercizio delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e destinate a finalità sanitarie, assistenziali ed educative ancora oggi attuali». 

Le strutture devono risultare conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative in materia di edilizia.

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