Come dopo ogni Dpcm, anche stavolta il governo ha pubblicato sul suo sito ufficiale le Faq sul suo ultimo provvedimento per il contenimento del Covid-19 in Italia, con tutte le risposte alle domande più frequenti che i cittadini si sono posti in questi giorni. Tanti i chiarimenti attesi, come quello relativo alla possibilità di ricongiungersi con il partner (ma non se si è “solo” fidanzati) a quella di raggiungere le seconde case fuori regione, passando per lo sport in zona rossa e i viaggi in auto con persone non conviventi. Ecco tutte le novità e cosa si può e non si può fare nelle diverse zone. Il Dpcm è valido fino al 5 marzo.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI 

Lo spostamento verso le zone gialle e arancioni è consentito, come ogni altro spostamento, «esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute», oppure «se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista». Chi è autorizzato a spostarsi tra regioni

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di colore diverso ma non possiede la macchina o non è autosufficiente, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina.

In tutte le aree «è possibile spostarsi da un comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate».

Lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra comuni e regioni in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti» in quel comune o regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All'interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è «una condizione di necessità». Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente «che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile». Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un'altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.

Ricongiungimento con il partner

Il ricongiungimento con il partner è sempre consentito, anche se si lavora in regioni diverse anche da quella in cui si ha la residenza abituale. Ma nelle Faq il termine partner è utilizzato come sinonimo di coniuge e quindi la possibilità di ricongiungimento è intesa tra due persone conviventi anche se non legate formalmente. Non è previsto lo spostamento tra due fidanzati che abitano in regioni diverse e vogliono incontrarsi.

Seconde case fuori regione

Si può andare nelle seconde case fuori regione, ma ad alcune condizioni. «Per ovvie esigenze antielusive», la possibilità di spostarsi nella seconda casa fuori regione è giustificata solo se quella era una seconda casa già prima del 14 gennaio 2021. Dunque, è necessario che un atto, come per esempio quello stipulato dal notaio o la registrazione di una scrittura privata, abbia data anteriore al giorno di entrata in vigore del Dpcm. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). «Naturalmente – si legge ancora - la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».

In altre parole, se l’abitazione si trova in un’altra regione la deroga al blocco degli spostamenti è per il proprietario o il titolare di un contratto di affitto superiore ai 30 giorni e per il nucleo familiare che in quella casa convive. Se la casa si trova in un’altra regione e il contratto di affitto è stato stipulato dopo il 14 gennaio non ci si può andare. Se l’affitto è solo per 15 giorni, non ci si può spostare. Se ci si è trasferiti in una abitazione di vacanza prima del 14 gennaio, data dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, è possibile spostarsi anche oltre i confini regionali per tutti i casi consentiti, dunque lavoro, studio, salute, necessità o urgenza e poi fare ritorno alla seconda casa in cui si risiede. Ed è sempre possibile raggiungere in quella casa il nucleo familiare o un partner con cui in quella casa ci si ritrova abitualmente.

L’asporto

«La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». In zona arancione e rossa «è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati».

In automobile

Si può usare l'automobile «con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».

LO SPORT IN ZONA ROSSA

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Tuttavia è possibile, «nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza». L’utilizzo della bicicletta è consentito in zona rossa anche «per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessita o per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro». L’attività motoria a piedi può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). 

GENITORI SEPARATI

I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un'altra regione o all'estero. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire «scegliendo il tragitto più breve» e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

«Possibile ma fortemente sconsigliato» spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro perché «gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone». Dunque, questo spostamento è ammesso «solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore».

In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni «percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno». Tuttavia, «è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi».

CACCIA E PESCA 

L'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio comune; vietate in area rossa.

DOG SITTING

In area rossa «l'attività di dog sitting è consentita dal Dpcm» in quanto «attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica».

Visite in carcere

In zona rossa, «gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario».

In area rossa, per le visite alle persone «ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa».

In area arancione «sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza».

In area gialla "sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22, nulla e' variato rispetto alla situazione precedente al Dpcm del 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti".

Funerali e funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Nello specifico per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Inoltre è possibile spostarsi in altre Regioni a prescindere dal colore per partecipare a un funerale di un parente.

«La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

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