A volte ci si chiede se la scarsa chiarezza dei testi normativi, in certe circostanze, sia frutto non dell’insipienza di chi le scrive, bensì della volontà che non se ne comprenda il contenuto. Insomma, il legislatore sembrerebbe usare la tecnica del “latinorum” spiegata da Alessandro Manzoni, vale a dire il linguaggio “sacerdotale” che un qualche potere usa quando vuole occultare ciò che può essere sgradito ai cittadini.

In questo caso, la norma da considerare – contenuta nel decreto Pnrr (d.l. n. 19/2024), approvato qualche giorno fa – merita di essere riportata per esteso: «Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Una sequenza di riferimenti normativi che si incastrano come tessere di un puzzle, rendendo impossibile la comprensione del testo, salvo l’intitolazione dell’articolo – «contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del Pnrr» – e il richiamo a un generico «conferimento degli incarichi». Per capire ciò che la legge vuole dire serve una paziente ricostruzione regolatoria, cosa non proprio agevole per il cittadino comune. Eppure ogni disposizione dovrebbe essere immediatamente chiara per chiunque.

La norma

Sciogliendo la matassa dei rimandi regolatori contenuti nella disposizione in esame, si evince – in poche parole – che i pensionati ora possono rivestire prestigiose cariche retribuite presso il Cnel.

In particolare, la norma in questione prevede che per le cariche di consiglieri e presidente del Cnel non si applichi la legge che consente di attribuire a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza – i pensionati – incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi esclusivamente se svolti a titolo gratuito e, in caso di incarichi dirigenziali e direttivi, solo per una durata massima non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

La legge che sancisce questa serie di limitazioni è stata varata nel 2012 dal governo di Mario Monti ed è finalizzata a contrastare la corruzione, nonché a favorire il ricambio generazionale nell’amministrazione e a conseguire risparmi di spesa.

Le deroghe

Ultimamente, alle restrizioni sancite dalla legge del 2012 sono state disposte molte deroghe.

Nel 2022, un decreto in tema di Pnrr ha previsto che ai pensionati possano essere conferiti incarichi retribuiti di supporto al responsabile unico del procedimento (Rup) per l’attuazione del Pnrr (d.l. n. 36/2022). Nell’agosto 2023, un decreto in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici ha previsto la deroga alla legge del 2012 riguardo, tra l’altro, a cariche «negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale» (d.l. n. 104/2023).

Sempre nell’agosto 2023, un decreto in tema di personale della pubblica amministrazione e altro ha disposto la deroga riguardo alla carica di capo di gabinetto dei sindaci (d.l. n. 105/2023). A fine 2023, il cosiddetto decreto Anticipi ha replicato, fino al 31 dicembre 2026, la deroga stessa per i pensionati relativamente a incarichi specifici e quando l’assegnazione avviene da parte di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale (d.l. n. 145/2023). Poi è arrivata la norma sulle cariche ai vertici del Cnel.

Norme ad personam

Insomma, negli ultimi due anni sono proliferate le eccezioni alla regola che impone il divieto di retribuire i pensionati per lo svolgimento di incarichi pubblici.

Eccezioni disposte da norme che presentano tratti comuni: non solo sono abilmente nascoste tra le pieghe di rimandi ad articoli e commi, ma paiono talora destinate a specifiche persone cui il legislatore vuole riservare trattamenti preferenziali. Norme ad personam, si potrebbe dire.

Basti pensare a quella che, nel mese di agosto, ha fatto rientrare nella deroga l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, o a quella che da ultimo che finisce per favorire il presidente Cnel, Renato Brunetta.

Coincidenze? A pensar male si fa peccato, diceva qualcuno, ma spesso ci si azzecca.

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