La quarta sezione del Tar Lazio «ha confermato oggi la sanzione da 175mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso». Lo rende noto il Codacons, presente nel giudizio al Tar a tutela della categoria degli utenti. La Rai aveva fatto ricorso contro la decisione dell'Agcom arrivata lo scorso giugno e la notizia della decisione del Tar è stata diffusa con notevole tempismo il giorno della prima serata del festival. 

Secondo quanto riferisce il Codacons, il tribunale avrebbe accolto le richieste dell’associazione, confermando che la Rai fosse a conoscenza del carattere inadeguato della promozione. 

Le motivazioni

«Il Tar ha sottolineato in particolare il ruolo svolto nella vicenda da Chiara Ferragni, influencer che identifica la propria popolarità proprio con il social network Instagram – ha riferito in una nota il Codacons – Non è ignorabile che l'implementazione del bacino degli spettatori (dichiarato obiettivo di carattere editoriale) abbia assicurato notevoli ricadute sia in favore dell'azienda pubblica, sia, ancora, della concessionaria Rai pubblicità, sia, infine, dello stesso social Instagram».

Ragion per cui la Rai avrebbe pensato proprio a un’influencer come coconduttrice: «Tale strategia è stata assicurata dal ragionato e preventivo reclutamento – come ammesso dalla stessa ricorrente in audizione –  di “testimonial provenienti dal mondo delle piattaforme social”: il riferimento è alla presenza, in qualità di conduttrice da affiancare al presentatore Amadeus, dell'influencer Chiara Ferragni».

Tutto pianificato, quindi, secondo il tribunale: «Dunque, è palese che la strategia in questione non avrebbe che potuto determinare un effetto promozionale (però mascherato al pubblico) che ha assicurato sia alla Rai (nelle sue articolazioni operative: compresa la concessionaria pubblicitaria) che al social Instagram un'utilità vicendevole, naturalmente legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva». Secondo il Tar, poi, gli effetti positivi sarebbero effettivamente arrivati per tutti. 

«Deve concludersi che l'effetto pubblicitario per il social Instagram – prosegue il Tar – sebbene occultamente, si sia appieno prodotto e, a monte, non potesse essere ignorato da un organismo (di diritto pubblico) – come la Rai – dotato di alte e strutturate competenze professionali nel settore audiovisivo».

© Riproduzione riservata