Illegittima l’ordinanza con cui il ministero dei Trasporti impose la riduzione dello sciopero generale del novembre 2023: non c’era una segnalazione della Commissione di garanzia né i requisiti di «necessità e urgenza». Esultano Cgil e Uil. Un brutto colpo per Salvini, che ora sfrutta le sentenze del Tar per attaccare i giudici
Una nuova bocciatura per un provvedimento contro gli scioperi emanato da Matteo Salvini e un monito al governo: la precettazione non è un meccanismo da usare per mettere a tacere le proteste. Non può essere usata in modo automatico, ma richiede una motivazione solida e circostanziata. È destinata a far discutere la sentenza con cui il Tar del Lazio ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza con cui il ministero dei Trasporti, alla vigilia dello sciopero generale del 17 novembre 2023, impose la riduzione a quattro ore dell’astensione nel settore della mobilità.
I giudici amministrativi hanno accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità proposta da Cgil e Uil, che consideravano l’intervento di Salvini sproporzionato e carente nei presupposti. «Non appare congruamente motivato ed è stato adottato in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare», cioè la segnalazione da parte della Commissione di garanzia sciopero, si legge nella sentenza. «Il diritto di sciopero non può essere limitato per mere scelte politiche: la precettazione non può trasformarsi in uno strumento di compressione del conflitto sociale», ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini.
Motivazioni assenti
Il Tar ha respinto l’impostazione difensiva del ministero, che sosteneva l’inammissibilità del ricorso perché l’ordinanza di precettazione ha già prodotto i suoi effetti. Nel merito, il Tribunale ha chiarito che l’ordinanza con cui il ministero aveva ridotto la durata dello sciopero non rispettava i presupposti che la legge richiede per un intervento diretto del ministro: in particolare, nell’atto impugnato mancavano i requisiti di «necessità e urgenza» che devono sorreggere la precettazione quando non vi sia una segnalazione preventiva della Commissione di garanzia.
Secondo il Collegio, l’ordinanza del ministro doveva spiegare in modo espresso e specifico quali erano le ragioni di necessità e urgenza, eventualmente emersi a ridosso dello sciopero, che ne giustificavano l’azione diretta. Una spiegazione che, per i giudici, non è stata fornita: il provvedimento è così stato giudicato «non congruamente motivato».
L’attacco al Tar
Dal ministero non sono ancora arrivati commenti sull’ennesima bocciatura delle precettazioni care a Salvini, ma il tema è sensibile. Tanto più in giorni in cui è entrata nel vivo la campagna per il referendum confermativo sulla giustizia. Dalle parti del Carroccio, vedono l’attivismo del Tar come un argomento da sfruttare a favore del Sì. Lo confermano i giornali d’area, che hanno raccontato la notizia come «l’ennesima sentenza che cerca di mettere i bastoni tra le ruote al governo Meloni, a due mesi esatti dal voto».
Scrive così Il Giornale, che mette in relazione la pronuncia di oggi con la sentenza del Tar della Lombardia, che pochi giorni fa aveva sospeso i divieti amministrativi – i cosiddetti Daspo urbani – notificati ad alcuni ragazzi, maggiorenni e minorenni, arrestati il 22 settembre scorso dopo gli scontri seguiti al corteo pro-Gaza alla stazione Centrale di Milano.
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