Nella sentenza in cui boccia il terzo mandato per la regione Campania, la Corte costituzionale spiega come «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali»
La Corte costituzionale ha depositato la sentenza in cui ha dichiarato l’incostituzionalità della legge della Regione Campania sul terzo mandato, voluta dal governatore Vincenzo De Luca. Nella pronuncia, però, viene fatto un passo ulteriore, mettendo in bilico anche la legge provinciale del Trentino, approvata dal presidente leghista Maurizio Fugatti, che permette a lui di correre per il terzo mandato.
la Consulta, infatti, ha richiamato una sua precedente pronuncia del 2023 in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione autonoma Sardegna che disciplinava il limite ai mandati consecutivi dei sindaci che si era discostata dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che prevede il divieto di terzo mandato.
I principi costituzionali
«La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall’art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale», si legge nella sentenza sarda richiamata ora dalla Consulta.
In altre parole, la Corte ha ribadito che la legge statale bilancia e attua principi costituzionali che sono vincolanti anche per gli Statuti speciali, sottolineando in particolare la necessità che un diritto fondamentale come l’elettorato passivo sia omogeneo in tutti i territori.
Dunque la legge provinciale voluta da Fugatti anche a costo di rompere con Fratelli d’Italia rischia di essere impugnata e dichiarata incostituzionale perché non sarebbe coperta dall’ombrello dello Statuto speciale della provincia autonoma, che supera sì le leggi ordinarie in materie di competenza provinciale ma non i principi fondamentali.
L’impugnazione
Non solo, la Corte ha anche scritto che «nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza, dedotta dalla Regione resistente, che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri». Argomento questo utilizzato dalla regione Campania per difendere la sua legge, ma che oggi risuona forte a Trento, perché – come prosegue la Corte – «l’eventuale illegittimità costituzionale, del resto, ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale».
Ovvero, traslato sulle regioni a statuto speciale: se anche il governo non impugnasse le loro leggi sul terzo mandato, la questione potrebbe comunque essere sollevata in via incidentale e dunque attraverso il percorso giudiziario.
A Meloni, dunque, si presenta un problema: impugnare o meno la legge trentina voluta dalla Lega. E alla Lega se ne apre un altro: dopo questa pronuncia difficilmente il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, potrà pensare di approvarne una a sua volta per ottenere per se stesso il terzo mandato.
© Riproduzione riservata



