- Quella del brocardo è la consuetudine per la quale il giudice di uno stato non può chiamare innanzi a sé un altro stato, per chiedere ragione di un atto da questo compiuto. Sempre che, beninteso, si tratti di un atto compiuto «come stato», iure imperii.
- Nel 2017, alla Corte europea dei diritti dell’uomo è arrivato dal Belgio un ricorso per chiedere se un tribunale nazionale potesse convenire la Santa sede per «il modo strutturalmente deficiente con cui la chiesa ha fatto fronte alla problematica degli abusi sessuali».
- La tesi del giudice di Strasburgo ha due punti centrali. Il primo è che le colpe dei vescovi non ricadono sul papa, e, dunque, Roma non è responsabile delle condotte colpevoli eventualmente addebitabili ai vescovi a capo delle diocesi coinvolte. Il secondo punto è che comunque la Santa sede non potrebbe essere chiamata in giudizio dal giudice nazionale, in quanto essa è stato sovrano al pari di tutti gli altri membri della comunità internazionale.
Cari vecchi brocardi, vittima di una cieca furia iconoclasta, che esprimevano in due parole un concetto giuridico che avrebbe richiesto ore. Come per “par in parem non habet iudicium”, che, a dirlo in italiano, è un po’ più complesso. Si tratta di una regola consuetudinaria del diritto internazionale, dunque di una norma che si è formata per lo stratificarsi di condotte sempre uguali, tanto da essere a un certo punto accompagnata da una spontanea percezione di obbligatorietà: «Si è sempre fatto



