Nei giorni feriali tra le festività, ovvero 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio l’Italia è zona arancione. Cosa si può fare? La risposta è stata stabilita dall’ultimo decreto legge varato dal consiglio dei ministri prima di Natale, con le restrizioni precedenti più qualche nuova deroga, come quella per gli spostamenti dai piccoli comuni. Il governo ha preparato delle spiegazioni dettagliate, i temi più rilevanti restano gli spostamenti e l’apertura degli esercizi commerciali.

Gli spostamenti

Coprifuoco e mobilità. In tutta Italia vige il “coprifuoco” dalle 22 alle 5, in quella fascia oraria bisognerà motivare i propri spostamenti sempre. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune.  

È vietato se non per necessità andare in altri comuni, province o regioni. In deroga alla restrizione sarà però possibile spostarsi al di fuori del proprio comune qualora si tratti di un piccolo comune fino a 5mila abitanti. Lo spostamento dovrà avvenire in un raggio di 30km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia. In ogni caso per uscire dal proprio comune bisognerà giustificare gli spostamenti.

Autodichiarazione. Per spostamenti verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Visite. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano perciò esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

La spesa. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Nonni. È possibile spostarsi per portare i figli dai nonni, ma per il governo è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Persone fragili. Non sono previsti limiti orari per le visite a parenti e amici non autosufficienti. Il governo però scrive: «Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile». Si possono portare i figli dai nonni anche nell’orario di coprifuoco. Anche se è «fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone».

Detenuti. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere, in orari compresi tra le 5 e le 22 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza.

Sport. Fare sport, come muoversi, all’interno del proprio comune è consentito dalle 5 alle 22. Il ricongiungimento tra coppie che vivono in comuni diversi è consentito soltanto se si tratta di coppie conviventi.

Bar, ristoranti e negozi

Nei giorni in cui l’Italia è zona arancione i negozi possono restare regolarmente aperti fino alle 21. Al contrario le restrizioni valgono per bar e ristoranti, che non potranno effettuare servizio al tavolo. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Centri culturali. La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

Aree di servizio. Non possono restare aperti oltre le ore 18 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le strade, possono invece restare aperti invece quelli delle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Alberghi. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita, senza limiti di orario, la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

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