La riforma interviene in un settore nel quale si confrontano interessi pubblici diversi e tutti giuridicamente rilevanti. Da un lato vi è la tutela della biodiversità; dall'altro la gestione degli equilibri faunistici. L’Ue già mette in guardia dai rischi di incompatibilità delle nuove norme con il quadro giuridico europeo
Il confronto sulla riforma della disciplina venatoria è stato spesso raccontato come uno scontro ideologico tra ambientalisti e cacciatori. In realtà, il disegno di legge 1552 – che sarà votata dal Senato martedì 23 giugno – pone questioni più complesse e meno simboliche: il rapporto tra legislazione nazionale e diritto europeo, la tutela costituzionale della biodiversità, la gestione della fauna selvatica e la responsabilità finanziaria dello Stato in caso di contenzioso con l'Unione europea.
Per comprendere la portata del dibattito occorre partire da un dato giuridico. La legge n. 157 del 1992 non disciplina soltanto l'attività venatoria, ma rappresenta il principale strumento normativo italiano per la tutela della fauna selvatica, definita patrimonio indisponibile dello Stato. Negli oltre trent'anni trascorsi dalla sua approvazione, il quadro normativo si è progressivamente intrecciato con l'evoluzione del diritto europeo e con la crescente attenzione verso la conservazione della biodiversità.
La questione centrale non è quindi se la legge possa essere modificata. Ogni norma può essere aggiornata. Il punto è verificare se le modifiche proposte siano compatibili con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e con il nuovo quadro costituzionale italiano. Dal 2022, infatti, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata rafforzata attraverso la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Si tratta di un passaggio rilevante perché introduce un parametro ulteriore di valutazione per il legislatore e per gli organi giurisdizionali chiamati eventualmente a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove disposizioni.
Parallelamente, l'Italia rimane vincolata all'applicazione della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat, due pilastri della politica ambientale europea. Qualunque modifica della normativa nazionale deve quindi essere valutata anche alla luce degli obiettivi di conservazione fissati dall'Unione.
Le contestazioni emerse nelle ultime settimane si concentrano proprio su questo punto. Secondo le ricostruzioni circolate nel dibattito parlamentare, la Commissione europea avrebbe manifestato perplessità su alcune disposizioni riguardanti l'estensione dei periodi di caccia, il regime dei richiami vivi e il ruolo attribuito all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nei procedimenti autorizzativi.
Sotto il profilo giuridico, non è decisivo stabilire se tali rilievi siano già fondati nel merito. È invece significativo che Bruxelles abbia ritenuto opportuno intervenire in una fase ancora parlamentare. Si tratta di un segnale istituzionale che indica l'esistenza di un potenziale rischio di incompatibilità.
L'eventuale apertura di una procedura di infrazione non sarebbe una questione esclusivamente politica. Avrebbe conseguenze concrete. Oltre ai costi derivanti dal contenzioso europeo, vi sarebbe il rischio di future sanzioni economiche a carico dello Stato qualora venisse accertata una violazione del diritto dell'Unione.
Esiste poi un secondo livello di analisi, spesso trascurato. La riforma interviene in un settore nel quale si confrontano interessi pubblici diversi e tutti giuridicamente rilevanti. Da un lato vi è la tutela della biodiversità; dall'altro la gestione degli equilibri faunistici e la necessità di contenere i danni provocati da alcune specie, in particolare agli ecosistemi agricoli.
I dati relativi all'espansione degli ungulati e all'aumento dei danni alle coltivazioni costituiscono un problema amministrativo reale per regioni, province e comuni. Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a garantire sicurezza stradale, tutela delle attività economiche e corretta gestione del patrimonio ambientale.
Proprio per questo motivo la sostenibilità giuridica della riforma dipenderà dalla qualità dell'istruttoria tecnica che accompagnerà le scelte legislative. In un contesto così delicato, il ruolo degli organismi scientifici indipendenti assume un valore cruciale. Un eventuale indebolimento delle valutazioni tecnico-scientifiche rischierebbe infatti di aumentare la vulnerabilità della normativa sia davanti ai giudici amministrativi sia nei confronti delle istituzioni europee.
Vi è poi il tema della fruizione del territorio. L'espansione o la modifica delle aree interessate dall'attività venatoria coinvolge interessi differenti: escursionismo, turismo ambientale, attività sportive e utilizzo collettivo degli spazi naturali. Anche sotto questo profilo il legislatore è chiamato a garantire un equilibrio ragionevole tra libertà diverse e ugualmente meritevoli di tutela. Per queste ragioni il nodo del Ddl 1552 non riguarda soltanto la caccia.
Riguarda la capacità del sistema normativo italiano di conciliare esigenze economiche, tutela ambientale, sicurezza pubblica e obblighi europei. È su questo terreno, più che sullo scontro politico, che si misurerà la solidità della riforma.
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