La riforma del processo penale arriverà in aula domenica 1° agosto alle ore 14, probabilmente con l’apposizione della fiducia. Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia ha spiegato: «Dovrebbe esserci un provvedimento di fiducia quanto meno per rendere l’approvazione compatibile con i tempi dell’Aula, che è molto intasata. L’importante è portare il provvedimento a casa». È in corso invece la Commissione giustizia per la discussione degli emendamenti presentati dalle opposizioni: Fratelli d’Italia e Alternativa c’è.

La riforma è necessaria per l’attuazione del Pnrr e il governo vorrebbe approvarla prima della pausa estiva. L’esecutivo è riuscito a raggiungere una mediazione dopo otto ore di discussione nel Consiglio dei ministri del 29 luglio.

Le modifiche riguardano il punto più controverso della riforma, cioè i tempi della giustizia penale. La riforma voluta da Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia del Movimento cinque stelle, aveva introdotto il blocco della prescrizione dopo le sentenze di primo grado, sia per le sentenze di condanna sia per quelle di assoluzione. Con la riforma in questione, non viene modificata la “Spazzacorrotti” di Bonafede ma si interviene sull’improcedibilità, cioè sulla prescrizione processuale. I nodi su cui c’è stato lo scontro sono stati essenzialmente due: la norma transitoria, voluta dal Pd con il cosiddetto lodo Serracchiani, e l’elenco dei reati esclusi dall’improcedibilità.

La riforma avrà effetto per tutti i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

Disciplina generale

Dal 1 gennaio 2025, il termine per il processo di secondo grado in appello sarà di due anni, mentre per il terzo grado, in cassazione, sarà di un anno. Oltre questi termini, scatterà l’improcedibilità. Su richiesta del giudice questi termini sono prorogabili di un anno in appello e di sei mesi in cassazione.

Norma transitoria

Voluta dal Pd, definita Lodo Serracchiani, è stata richiesta per permettere alle corti di applicare la riforma e potenziare il personale e avrà validità fino al 31 dicembre 2024. I termini, in questo periodo di tempo, vengono estesi: 3 anni in appello e 18 mesi in Cassazione, con la possibilità per il giudice di prorogare fino un totale di 4 anni in appello e 2 anni per il terzo grado. La proroga però deve essere motivata ed è possibile ricorrere in Cassazione.

Eccezioni

Per i reati puniti con la pena dell’ergastolo non sono previsti termini di prescrizione processuale.

È stato complesso invece trovare un accordo sull’elenco dei reati che sarebbero stati esclusi dai termini stringenti dell’improcedibilità. I reati per cui vige l’eccezione e viene consentito un termine più lungo pena l’improcedibilità sono: il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis del codice penale), il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter), terrorismo, violenza sessuale e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi specifici reati il giudice può chiedere la proroga dei termini senza limiti, ma solo in presenza di giustificati motivi.

Se invece viene constatata l’aggravante mafiosa ai reati “fine”, prevista dall’art. 416 bis-1, come ad esempio l’estorsione con l’aggravante mafiosa che aumenta la pena (da un terzo alla metà), la proroga dei termini è consentita al massimo due volte in appello, sempre in presenza di giustificati motivi, ogni proroga ha la durata di un anno. Anche in Cassazione il numero di proroghe possibile è lo stesso ma la durata di ogni differimento è di sei mesi. La possibilità di chiedere la proroga nei casi previsti dall’art. 416 bis-1 va ad aggiungersi a quella dei reati ordinari. In pratica i reati aggravati dal metodo o dall’aver favorito le mafie sono quindi procedibili, entro il 31 dicembre 2014, fino a 6 anni in appello: 3 anni la procedibilità ordinaria, prorogabile di un anno come per tutti gli altri reati e, ancora, prorogabile di altri due anni con le proroghe speciali previste per queste fattispecie di reato. In Cassazione invece l’improcedibilità scatta dopo 3 anni: 18 mesi in via ordinaria, si aggiungono 6 mesi di proroga come per tutti gli altri reati e un anno di proroghe speciali.  

A partire dal 1 gennaio 2025, per i reati con l’aggravante mafiosa la prescrizione processuale sarà di 5 anni in appello e 2 anni e mezzo in Cassazione.

La corruzione

Il reato di corruzione, se non è stato commesso con l’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416 bis-1 del codice penale, non rientra tra i reati più gravi per cui è prevista l’eccezione ai termini di improcedibilità. Per questi reati quindi, che spesso vedono la partecipazione di decine di imputati e hanno bisogno di tempi lunghi, sarà applicata la disciplina prevista per tutti gli altri reati: il termine di due anni per il processo di appello e il termine di un anno per la fase della Cassazione.

Come per gli altri reati, il giudice può prorogare i termini se il giudizio è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.

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