Meritorio e condivisibile l’obbiettivo che dichiarano di voler perseguire i promotori del recentissimo, discusso emendamento che modifica «l’articolo 114 c.p.p. prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero sino al termine dell’udienza preliminare». Giuridicamente, realisticamente e democraticamente impraticabile è lo strumento scelto per perseguirlo.

Si dice che la disposizione sarebbe funzionalmente collegata con la presunzione di innocenza e, coerentemente con questa errata premessa, la si incista in una legge di delegazione di attuazione della direttiva europea n. 343 del 2016, di cui applicherebbe gli articoli 3 e 4. Ma da questi articoli si evince esattamente il contrario.

L’articolo 3 impegna gli stati ad assicurare che agli indagati e agli imputati «sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza»: non solo non si può dire che l’emendamento in questione sia attuativo di questa prescrizione, ma è con essa in aperto contrasto, là dove prevede che l’ordinanza si possa poi pubblicare ad indagini o ad udienza preliminare concluse.

Se il divieto di pubblicazione fosse davvero funzionale al rispetto della presunzione di innocenza dovrebbe perdurare sino all’accertamento definitivo della colpevolezza. L’articolo 4, poi, pretende che le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie intermedie «non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza» e «le decisioni preliminari di natura procedurale fondate sul sospetto o su indizi di reità». Pur scrutando in ogni interstizio di questa disposizione non si riesce a trovare un posto dove alloggiare un divieto come quello che ad essa si vorrebbe ricondurre.

Per ridimensionare il vulnus al diritto di informazione, i proponenti precisano che l’emendamento in questione non vieta di dare notizia per riassunto del contenuto dell’ordinanza. Affermazione che suscita un duplice ordine di perplessità.

Non è scontato, anzitutto, che «divieto di pubblicare per estratto» equivalga a «divieto di parziale pubblicazione testuale» del provvedimento, non foss’altro perché, nello stesso art. 114 c.p.p., quando il legislatore ha voluto perseguire questo obiettivo lo ha fatto più nitidamente vietando «la pubblicazione anche parziale» degli atti e consentendo la pubblicazione del contenuto.

Il termine scelto quindi è semanticamente ambiguo, oscillando tra stralcio testuale e narrazione sintetica e la sua collocazione in una disposizione affollata di sinonimi ne accentua l’ambiguità. Non è difficile prevedere vistosi e deleteri sbandamenti interpretativi.

È controproducente

Ma anche a voler accedere alla lettura che ne offrono i proponenti, risulta evidente quanto la nuova disposizione oltre che inutile sia addirittura controproducente. Non si comprende per quale ragione, infatti, dovrebbe risultare meno pregiudizievole per l’immagine dell’indagato una sintesi giornalistica dei motivi che ne hanno determinato la custodia cautelare rispetto alla motivazione del giudice.

Tanto più che il provvedimento legislativo emanato in attuazione della stessa direttiva europea vieta all’autorità giudiziaria e non all’operatore dell’informazione «di indicare pubblicamente come colpevole» l’indagato «fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile».

Democraticamente, infine, inquieta la tendenza a coprire con le paludate vesti del garantismo insistenti proposte di segreto; di quel segreto che per Beccaria è il più potente scudo della tirannia. È evidente che nessun intento meno che democratico ha mosso i proponenti dell’emendamento in questione, ma ciò da cui si vuol mettere in guardia è il rischio che per piccoli, involontari smottamenti declini pericolosamente il sole della trasparenza e dell’informazione da cui attinge ogni energia vitale una moderna democrazia costituzionale.

Resta, beninteso, il grave problema della non infrequente, degradante esposizione mediatica del soggetto coinvolto in un procedimento penale: vuoi perché non si dà conto della unilateralità e della provvisorietà di certe acquisizioni, vuoi perché si divulgano notizie processualmente irrilevanti, la cui conoscenza non corrisponde ad un interesse pubblico, ma soltanto ad un morboso interesse del pubblico.

Tuttavia, la meno insoddisfacente soluzione – in mancanza dell’unica, risolutiva e degna di un Paese civile, che consiste in una crescita culturale e democratica di chi informa e di chi vuol essere informato - consiste nel reprimere l’abuso e non già nel conculcare un diritto.

Come da tempo proviamo sommessamente a proporre, si potrebbe pensare ad una Autorità di garanzia a struttura composita (ad esempio da giornalisti, magistrati, avvocati) in grado di sanzionare anche con ricadute reputazionali cha abbia indebitamente vilipeso la reputazione di chi è stato coinvolto in un procedimento penale.

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