Può lo Stato, punendo chi ha violato la legge, violare le proprie leggi? Può continuare a detenere una persona in condizioni inumane e degradanti, vietate dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’ordinamento penitenziario? È l’interrogativo, semplice ma terribile, cui oggi la Corte costituzionale dovrà rispondere.

Una domanda che nasce dal carcere fiorentino di Sollicciano, dove infiltrazioni, muffe, umidità, cimici, roditori e fatiscenza strutturale compongono – da anni – un quadro incompatibile con la dignità umana. Non è una generica denuncia politica. Il tribunale di sorveglianza di Firenze muove dal caso incarnato di un detenuto che ha attivato tutti i ricorsi disponibili. La magistratura ha accertato le violazioni e impartito ordini all’amministrazione; eppure la detenzione illegale è proseguita. Quando tutti i rimedi falliscono, che cosa può fare un giudice? Oggi, nulla di risolutivo.

Il caso

Da qui la quaestio che investe il codice penale (art. 147) e l’ordinamento penitenziario (art. 47-ter). Il giudice fiorentino chiede una sentenza additiva che consenta – come ultima istanza – il differimento facoltativo della pena quando essa debba svolgersi in condizioni inumane e degradanti, eventualmente eseguendola ai domiciliari.

Non una liberazione automatica. Non un condono mascherato. Non uno strumento per svuotare indiscriminatamente le carceri. Si tratterebbe di un rimedio individuale, temporaneo e residuale, affidato al prudente bilanciamento del giudice tra dignità del detenuto e sicurezza collettiva. Lo Stato non rinuncerebbe alla pena: rinuncerebbe soltanto a infliggerla illegalmente.

La dialettica processuale si è arricchita alla vigilia dell’udienza. Il Governo insiste per l’inammissibilità o il rigetto della quaestio. Nonostante il caso in esame dimostri l’opposto, sostiene che l’ordinamento già offra una pluralità di tutele e che la scelta di un ulteriore rimedio spetti al legislatore. Invoca inoltre fatti sopravvenuti: il trasferimento del detenuto a Porto Azzurro, il sequestro preventivo di sette sezioni di Sollicciano, il loro sgombero e i lavori programmati.

Proprio questi fatti, in realtà, provano il contrario. Se è stato necessario sequestrare e svuotare interi reparti, ciò conferma il degrado denunciato. E un trasferimento amministrativo, possibile solo se altrove c’è posto, non è il rimedio giurisdizionale che manca: sposta la violazione da un detenuto a un altro, da un carcere all’altro. La difesa dell’interessato ricorda poi un principio assodato: la rilevanza processuale della quaestio si valuta quando è sollevata e non viene cancellata da successive vicende di fatto.

Non meno eloquente è la partecipazione di sei amici curiae: l’Associazione dei professori di diritto penale, l’Unione Camere penali, Antigone, Società della Ragione, Garanti territoriali e Associazione “Passione Civile con Valerio Onida”. Nei loro interventi convergono su un punto: i rimedi oggi esistenti non bastano quando l’amministrazione non riesce a far cessare la violazione in tempo. Occorre un fusibile al sistema, per evitarne il cortocircuito incostituzionale.

La Corte lo sa da tredici anni. Nella sentenza numero 279/2013 riconobbe la necessità di assicurare la «fuoriuscita dal circuito carcerario» del detenuto sottoposto a condizioni contrarie al senso di umanità. Dichiarò tuttavia inammissibile la quaestio allora sollevata perché, tra le molte soluzioni possibili, la scelta spettava al Parlamento. Ma aggiunse che non sarebbe stato tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa riservandosi, in un successivo giudizio, di adottare le decisioni necessarie.

Quel giudizio ora è arrivato. Nel frattempo il legislatore ha introdotto rimedi utili, ma incapaci di interrompere davvero, nel caso estremo, una pena inumana già accertata. Ed è cambiata anche la giurisprudenza costituzionale: quando è in gioco un diritto fondamentale, il rispetto della discrezionalità legislativa non è più un dogma. La Corte può scegliere – tra opzioni già presenti nell’ordinamento –  una soluzione costituzionalmente adeguata, lasciando poi libero il Parlamento di sostituirla con un’altra.

L’udienza di oggi, dunque, riguarda ben più di Sollicciano e di un solo detenuto. Sono in gioco la legalità dell’esecuzione penale e l’affidabilità della parola della Corte. Tredici anni dopo il suo monito, il silenzio del legislatore non può diventare l’alibi per un nuovo silenzio dei giudici costituzionali.

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