In Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen c’è una scena che, letta da ragazzina, mi aveva fatto scagliare il libro a terra: quella in cui il viscido cugino Collins dichiara a Elizabeth di volerla sposare. Lizzie, innamorata di Darcy, gli risponde educatamente di essere onorata dalla richiesta, ma di non poterla soddisfare, pena il rischio di condannare entrambi all’infelicità.

A questo messaggio chiarissimo, Collins risponde con una scrollata di spalle: Elizabeth dice no, ma in realtà il suo è un sì, perché lui sa bene che le fanciulle fingono di rifiutare le avances di un uomo per rendersi più desiderabili ai loro occhi. Elizabeth ribadisce che il suo è un diniego, non una tattica di corteggiamento; Collins replica di essere affascinato dalla sua capacità di alimentare il desiderio maschile. Il botta e risposta continua per pagine; la donna non riesce in alcun modo a convincere il cugino, perché lui è certo di avere interpretato i veri sentimenti di Lizzie. Alla fine, si sottrarrà al pretendente facendo intervenire il padre: a un altro uomo, Collins dà ascolto.

Ingiustizia discorsiva

Il brano viene usato da Claudia Bianchi nel libro Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio (Laterza, 2021) per illustrare il concetto di ingiustizia discorsiva: quando le parole di una persona non hanno il potere di ottenere i risultati desiderati non perché formulate male, ma perché provengono da un soggetto appartenente a una categoria marginalizzata: Elizabeth, in quanto donna in una società patriarcale, non ha modo di «fare cose con le parole». Alla base dell’ingiustizia discorsiva c’è l’ingiustizia epistemica, l’idea che i gruppi al margine non siano in grado di creare cultura. In poche parole, le parole hanno un peso diverso, a seconda di chi le pronuncia.

Ho ripensato a questo brano, quando ho letto delle modifiche della senatrice e avvocata Giulia Bongiorno al testo dell’art. 609-bis sulla violenza sessuale, la cui riformulazione del novembre 2025 era già stata approvata dalla Camera. Il testo inizialmente era: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La proposta di modifica sulla quale Elly Schlein e Giorgia Meloni avevano espresso unanime plauso è: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La riscrittura di Bongiorno sarebbe: «Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni». Qui scompare il riferimento al consenso, tornando alla formulazione precedente (con una diminuzione delle pene, peraltro); la parte successiva suona così: «La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».

Nella sostanza, si passa dalla necessità di esprimere la volontà di compiere l’atto sessuale (per intenderci: «Voglio fare l’amore con te») alla necessità di esprimere la non-volontà di compierlo («Non voglio fare l’amore con te»), tolti casi specifici.

Nominare esplicitamente

Per Bongiorno, la riscrittura serve tra l’altro per non pregiudicare «il diritto di difesa dell’imputato». Ripenso a Elizabeth: quanto viene creduta una donna che dice no a un rapporto sessuale? E che conseguenze potrebbe avere sull’attitudine del possibile perpetratore di violenza un diniego esplicito? In una situazione simile, la persona è sempre nella posizione di dire no, o forse valuterebbe di collaborare per non fare infuriare ancora di più il violento? In un caso del genere, come andrebbe un processo? La persona violentata, non avendo espresso esplicitamente il diniego, avrebbe facilità ad avere giustizia? O lo stupratore potrebbe usare l’assenza del no a suo favore? Ricordiamoci che nel caso di Gisèle Pelicot una delle giustificazioni degli imputati è stata che la donna non aveva rifiutato i rapporti (per forza: era narcotizzata!).

Non ho risposta a queste domande; tuttavia, penso che ciò che si nomina esplicitamente si veda meglio. Secondo me, parlare di consenso rimane più educativo che non parlare di dissenso, perché così, magari, si indurrebbero le persone a prestare più attenzione ai sottili segnali di piacere e benessere che rendono chiaro il desiderio di una persona, piuttosto che spingerle a insistere fino scontrarsi con un no esplicito.

© Riproduzione riservata