Per i penalisti, il testo produrrebbe «una sorta di deregulation securitaria». Secondo l’Anm, «è incostituzionale e contrario anche alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo»
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Sia le Camere penali che l'Anm hanno criticato il ddl sulla legittima difesa, presentato alla Lega lo scorso luglio all’indomani del caso del gioielliere Mario Roggero e arrivato in commissione Giustizia al Senato.
i penalisti
Il presidente dei penalisti, Francesco Petrelli, ascoltato in commissione, lo ha definito «radicale, poiché abbandona la logica della causa di giustificazione per approdare ad un modello che rischia di legittimare reazioni che possono assumere carattere meramente ritorsivo. Ne deriverebbe un arretramento rispetto a un’idea propria dello Stato di diritto. In sostanza, la prospettata riforma assegnerebbe al privato il potere di decidere sul se e sul quando punire nell'ottica di una sorta di deregulation securitaria».
i magistrati
Di parere analogo anche il vicepresidente dell'Anm, Marcello De Chiara, anche lui ascoltato in commissione. «A nostro parere è opportuno segnalare la possibile contrarietà sia agli articoli 2 e 3 della Costituzione ma in modo particolare all'art. 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo che sancisce il diritto alla vita» e ancora «viene introdotto un quinto comma all'articolo 52 con il quale si estende la non punibilità di qualsiasi reazione da parte della vittima di un'aggressione in presenza di tre condizioni fondamentali: che l'aggressione sia a mano armata, che l'aggressione venga perpetrata in luogo di abitazione privata o nella sede di esercizio professionale o commerciale e in fine che la reazione avvenga immediatamente. In base alla disposizione, la reazione da parte della vittima dell'aggressione non è punibile indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi, dalla persistenza del pericolo e dalla finalità strettamente difensiva della condotta. Quest'ultimo inciso della disposizione è a nostro parere la parte maggiormente problematica perché esclude la punibilità della reazione anche quando il pericolo per la persona sia cessato».
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