Riconsiderare la premeditazione, come ha chiesto di fare la Cassazione nel caso del processo di Alessandro Impagnatiello per l’uccisione di Giulia Tramontano, non è solo un’operazione giuridica, ma un passaggio necessario per spostare la riflessione dal momento della punizione a quello della prevenzione, comprendendo la vera natura della violenza di genere
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello nel processo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, limitatamente al mancato riconoscimento della premeditazione, disponendo un nuovo giudizio per stabilire se l’uccisione sia stata il frutto di una decisione improvvisa oppure di una deliberazione maturata e mantenuta nel tempo. In attesa di leggere le motivazioni, è utile considerare che la giurisprudenza di legittimità ritiene accertata la premeditazione anche in caso di un intervallo di tempo breve se si dimostra che l’autore ha avuto il tempo di fermarsi e ha scelto consapevolmente di non farlo.
La stessa giurisprudenza distingue la premeditazione dalla mera preparazione del delitto: predisporre i mezzi oppure organizzare le modalità esecutive possono indicare una pianificazione dell’azione, ma non provano di per sé la stabilità del proposito. Tuttavia, quando tali elementi si collocano in una sequenza coerente e risalgono a una fase anteriore rispetto all’azione, possono ritenersi sintomatici della persistenza della volontà omicida.
A partire dall’esperienza delle donne accolte nei centri antiviolenza femministi, emerge con chiarezza che la questione è comprendere quale tempo il diritto stia effettivamente considerando. Il rischio che si corre, infatti, attraverso un accertamento che non tenga conto dell’esperienza delle donne è che la premeditazione venga valutata isolando l’evento finale e ignorando la progressione di condotte che costruiscono la possibilità stessa del femminicidio, che non è mai un evento improvviso.
Un continuum di violenze
Ciò era ben evidente all’antropologa femminista Marcela Lagarde quando ha elaborato il concetto stesso di femminicidio per riferirsi al contesto complessivo di condotte misogine, pratiche sociali e responsabilità istituzionali che rendono quelle uccisioni possibili. Il femminicidio descrive, dunque, un continuum di violenze e approfondire la premeditazione in questo caso significa allora interrogarsi proprio su questo continuum per comprendere se il momento della decisione possa essere davvero separato da ciò che lo precede.
Ciò impone di riflettere anche sulla necessità di “deprivatizzare” la violenza di genere contro le donne, cioè di leggere ciò che accade nelle relazioni intime non come conflitto tra pari, ma come espressione di rapporti di potere radicati e di una struttura patriarcale che organizza quelle relazioni.
È necessario dunque spostare lo sguardo per “portare dal margine al centro”, come scrive bell hooks, ciò che normalmente resta invisibile, ossia le dinamiche di dominio e controllo come esiti di una trasmissione sociale sistemica dei ruoli di genere connotati da una disparità di potere di uno sull’altra. In questa chiave, la domanda che attraversa la valutazione della premeditazione cambia profondamente, poiché riguarda il modo in cui vengono letti gli indici sintomatici della premeditazione.
La preparazione materiale, la scelta dei mezzi, l’organizzazione delle modalità esecutive non possono essere interpretate come dati neutri, ma devono essere collocate dentro una relazione segnata da un esercizio di dominio già in atto per non perdere di vista il processo che l’ha resa possibile.
Nella stessa direzione si colloca il tema della vittimizzazione secondaria nella sua dimensione dell’ingiustizia epistemica: una decisione che non riconosce la premeditazione quando essa emerge da una sequenza di condotte coerenti, rischia di produrre una nuova forma di cancellazione della violenza di genere inflitta svilendo il valore dell’esperienza delle donne anche quando sono uccise.
La premeditazione, nei casi di femminicidio, è spesso invisibile non perché manchi, ma perché non viene vista a causa della prevalente narrazione del raptus. L’annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione rappresenta dunque un’occasione per interrogarsi sulla capacità del sistema giuridico di comprendere la dimensione strutturale del femminicidio, sottraendolo alla rappresentazione del gesto improvviso e imprevedibile.
La prevenzione
Ma proprio questo spostamento di sguardo consente anche un cambio di prospettiva: se il femminicidio è un continuum, allora non è soltanto qualcosa che deve essere qualificato correttamente dopo che è accaduto, ma qualcosa che può e deve essere oggetto di prevenzione. La questione della premeditazione, letta in questa chiave, non riguarda solo la responsabilità penale dell’autore, ma chiama in causa la capacità collettiva di riconoscere i segnali, di collegarli, di intervenire quando la violenza è in corso prima della sua escalation, come impone l’introduzione del reato di femminicidio.
Prevenire significa uscire definitivamente dalla logica dell’episodio e assumere quella della dimensione strutturale della violenza e quando, ex post, si riesce a riconoscere la natura sistemica di un programma distruttivo, allora si apre la possibilità condivisa di riconoscerlo anche prima, di coglierne i segnali e di interromperlo. In questa prospettiva cambia anche il significato stesso di prevenzione e sicurezza, che non possono più essere declinate a partire dalla responsabilizzazione individuale delle donne “di portarsi via dalla violenza”, ma deve fondarsi su una responsabilità collettiva capace di riconoscere e rendere visibili i luoghi femministi dell’antiviolenza come presìdi materiali di trasformazione sociale.
Riconsiderare la premeditazione, allora, non è solo un’operazione giuridica, ma un passaggio necessario per spostare la riflessione dal momento della punizione a quello della prevenzione, dove si gioca la possibilità concreta di interrompere il continuum della violenza di genere e dove diventa imprescindibile un investimento culturale, politico ed economico all’altezza della posta in gioco.
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