L’indicazione della presenza di fibre può indurre a una valutazione eccessivamente favorevole di un prodotto, anche se la sua composizione complessiva presenta criticità nutrizionali. Tra un alimento su cui si può scrivere che è fonte di fibre e un alimento che è effettivamente sano c’è una distanza che talora la norma, da sola, non sempre riesce a colmare. Servono anche politiche informative rivolte ai consumatori perché acquistino maggiore consapevolezza di ciò che acquistano
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Nel dibattito pubblico sull’alimentazione, la fibra viene ormai percepita come l’indicatore automatico di un alimento sano. La sua presenza, valorizzata sulla confezione, è capace di orientare le scelte d’acquisto, ed è per questo che occorre porvi particolare attenzione.
Nel diritto alimentare dell’Unione europea, le indicazioni nutrizionali e sulla salute riguardanti un alimento devono rispettare precise condizioni. E la comunicazione commerciale non deve indurre ingannevolmente le persone a scelte di acquisto che altrimenti non avrebbero fatto. Ma il consumatore che decide di comprare un prodotto perché contenente fibre è realmente tutelato?
La disciplina europea sulle fibre
La definizione di “fibra alimentare”, contenuta nel regolamento Ue relativo alle informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori (n. 1169/2011), è ampia: non comprende solo le fibre naturalmente presenti negli alimenti, ma anche alcune fibre aggiunte, a condizione che abbiano un effetto benefico sulla salute dimostrato da prove scientifiche solide e con metodi specifici. Spetta agli stati membri verificare il rispetto delle regole, soprattutto in caso di componenti aggiunti.
Inoltre, la normativa Ue (regolamento n. 1924/2006) stabilisce soglie precise per l’uso di determinate dichiarazioni nutrizionale riguardanti la presenza di fibre: si può dire “fonte di fibre” solo se il prodotto ne contiene almeno 3 grammi per 100 grammi oppure 1,5 grammi per 100 kcal; invece, “ricco di fibre” solo se contiene almeno 6 grammi per 100 grammi oppure 3 grammi per 100 kcal.
Quanto alle indicazioni sulla salute - ad esempio, “la fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale” - possono essere utilizzate solo se autorizzate a livello Ue e incluse nel relativo elenco (regolamento n. 432/2012), salvo specifiche eccezioni, e a condizione che l’alimento soddisfi determinate condizioni.
Dunque, le regole europee impongono che la comunicazione segua criteri oggettivi e condivisi, al fine di evitare che gli operatori usino in modo diverso la medesima espressione.
L’alone salutistico
Il problema è che in molte categorie di prodotti - come barrette, cereali da colazione e cracker - è relativamente semplice raggiungere la soglia che normativamente autorizza a usare certi claim sulle fibre. È sufficiente introdurre nell’alimento ingredienti fibrosi, spesso ottenuti tramite processi di estrazione e concentrazione, per soddisfare il livello numerico richiesto e poter vantare il contenuto in fibre.
Il prodotto assume in questo modo caratteristiche che lo rendono idoneo a una comunicazione “virtuosa” anche se la sua composizione nutrizionale complessiva presenta criticità nutrizionali: farine raffinate, contenuto calorico elevato, livelli significativi di zuccheri, grassi saturi e sale.
È il meccanismo definito come “alone salutistico”: l’indicazione della presenza di fibra, ben evidenziata, può funzionare come scorciatoia cognitiva e indurre a una valutazione complessiva eccessivamente favorevole del prodotto. Al riguardo, come sono tutelati i consumatori?
La tutela dei consumatori
Le regole europee vietano non solo i messaggi chiaramente falsi, ma anche quelli che, pur essendo conformi alle regole, possano comunque confondere il consumatore medio e influenzarlo in modo falsato nella sua decisione di acquisto (transactional decision).
La comunicazione commerciale va valutata nella rappresentazione d’insieme. In base alla direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE, recepita in Italia nel 2007), tale comunicazione può essere illecita anche quando è formalmente corretta, se nel contesto concreto porta il consumatore medio a una comprensione distorta, e quindi a comprare un prodotto che altrimenti non avrebbe scelto.
Inoltre, in base al regolamento del 2011 sulle informazioni alimentari, queste ultime non devono indurre in errore l’acquirente: a questo fine, va valutata non solo la frase isolata, ma il complessivo effetto informativo che l’etichetta, la presentazione, la pubblicità del prodotto possono determinare. Infine, il regolamento del 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute dispone che esse non possono risultare false, ambigue o fuorvianti, ipotesi che può concretizzarsi anche in presenza di un claim ammesso.
La cultura alimentare
Bastano queste norme a garantire il consumatore? A volte la comunicazione commerciale gioca sul limite dell’ingannevolezza, pur senza valicarlo: punta, ad esempio, sulla dimensione di un claim formalmente corretto - come “ricco di fibre” - apposto nella parte frontale della confezione (front-of-pack), che fa passare in secondo piano altre informazioni; sul nome commerciale scelto per il prodotto; sullo stile visivo delle immagini che lo accompagnano; sull’uso di testimonial che ne raccomandano l’acquisto e in qualche modo se ne fanno garanti. La visibilità data a certi elementi, mentre profili dannosi del prodotto restano meno evidenti, potrebbe fornire un messaggio fuorviante, ma non necessariamente illecito.
Insomma, tra un alimento su cui si può scrivere che è fonte di fibre e un alimento che è effettivamente sano c’è una distanza che talora la norma, da sola, non sempre riesce a colmare.
A questo fine servono politiche informative rivolte ai consumatori perché non siano destinatari passivi di messaggi alimentari, ma attori consapevoli, capaci di valutare a tutto tondo il prodotto che stanno per comprare. Acquirenti che orientino le indicazioni alimentari, e non si limitino a farsi orientare.
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