Per decenni il lavoro penitenziario è rimasto sospeso in una zona grigia giuridica. Da un lato era presentato come uno strumento fondamentale di reinserimento sociale, coerente con la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione; dall'altro, quando il rapporto di lavoro cessava, al detenuto veniva spesso negata quella tutela contro la disoccupazione che rappresenta uno dei pilastri del sistema previdenziale italiano. Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026 l'Inps compie un cambiamento destinato ad avere effetti ben oltre il perimetro degli istituti penitenziari.

Recependo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'Istituto riconosce che anche il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria può dare diritto alla Naspi quando la cessazione dell'attività è involontaria. Non si tratta di un'estensione assistenziale, ma del riconoscimento di un principio di uguaglianza giuridica.

La novità è importante perché supera un'impostazione amministrativa ormai anacronistica. In passato prevaleva l'idea che il lavoro intramurario fosse una componente dell'esecuzione della pena e che, proprio per questa peculiarità, non potesse essere assimilato a un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

La conseguenza era evidente: nessuna tutela contro la perdita dell'occupazione, anche quando il detenuto non aveva alcun potere di incidere sulla cessazione del rapporto. La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente demolito questa impostazione. La Cassazione ha chiarito che il rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione penitenziaria conserva la sua natura di lavoro subordinato, pur inserendosi in un contesto particolare. Se il lavoratore perde l'impiego per cause indipendenti dalla propria volontà, deve poter accedere agli stessi strumenti di protezione previsti per ogni altro lavoratore.

Chi ci rientra e chi no

La circolare individua quattro ipotesi nelle quali la cessazione può essere considerata involontaria. La prima riguarda la scarcerazione per fine pena. Può sembrare paradossale, ma la conclusione della detenzione determina inevitabilmente anche la fine del rapporto lavorativo interno. Il detenuto non può scegliere di restare in carcere per conservare il posto di lavoro, così come non può prolungare artificialmente il rapporto. La situazione è quindi assimilabile alla naturale scadenza di un contratto a termine.

Lo stesso principio viene esteso alla conclusione di un progetto lavorativo organizzato dall'amministrazione penitenziaria, al trasferimento presso un altro istituto e all'ammissione a misure alternative alla detenzione. In tutte queste circostanze l'interruzione dell'attività deriva da decisioni organizzative o giudiziarie, non dalla volontà del lavoratore.

L'aspetto forse più interessante della circolare riguarda però ciò che resta escluso. Molti detenuti lavorano, infatti, secondo sistemi di rotazione, necessari per distribuire le limitate opportunità occupazionali disponibili all'interno degli istituti. Durante questi periodi di sospensione il rapporto non si estingue, ma continua a esistere sotto il profilo giuridico. Non essendovi una vera cessazione del lavoro, manca anche il presupposto per il riconoscimento della Naspi.

La distinzione appare coerente con l'impianto generale della normativa sulla disoccupazione. La prestazione non serve infatti a compensare ogni periodo di inattività, ma esclusivamente la perdita involontaria del posto di lavoro. Diversamente si trasformerebbe uno strumento assicurativo in un'indennità generalizzata. Accanto ai profili previdenziali emerge anche una rilevante questione di finanza pubblica.

L'Inps chiarisce infatti che, quando la cessazione può teoricamente dare accesso alla Naspi, l'amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento. L'obbligo sorge indipendentemente dall'effettiva erogazione della prestazione e rappresenta una conseguenza dell'equiparazione del lavoro penitenziario al lavoro subordinato ordinario. Si tratta di un passaggio che rafforza la responsabilità amministrativa dello Stato datore di lavoro.

La dignità del lavoro in carcere

L'amministrazione penitenziaria non può più considerare questi rapporti come una categoria speciale sottratta alle regole generali del diritto del lavoro e della previdenza. Naturalmente la circolare non risolve tutte le criticità del sistema penitenziario italiano. Il vero problema resta la cronica insufficienza delle opportunità lavorative offerte ai detenuti, ancora lontane dall'assicurare un percorso di reinserimento effettivo. Senza un ampliamento dell'occupazione intramuraria e, soprattutto, del lavoro esterno, il rischio è che il riconoscimento della Naspi riguardi una platea numericamente limitata.

Eppure il significato della riforma va oltre il numero dei beneficiari. Uno Stato liberale e costituzionale misura la propria credibilità proprio nella capacità di riconoscere diritti anche a chi sta espiando una pena. Il lavoro non perde la sua dignità perché viene svolto dietro le mura di un carcere, né il lavoratore perde la propria tutela previdenziale per il solo fatto di essere detenuto.

In questo senso la circolare dell'Inps non introduce un privilegio. Elimina piuttosto un'eccezione che non trovava più giustificazione né nella Costituzione né nell'evoluzione del diritto del lavoro. È un passo coerente con un'idea moderna dell'esecuzione penale: meno assistenzialismo, più responsabilità, più lavoro vero e, di conseguenza, più diritti e più doveri. Solo così la funzione rieducativa della pena smette di essere una formula costituzionale e diventa una concreta politica pubblica.

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