«Secondo il tribunale di Roma era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini». L’annuncio di Sigfrido Ranucci sui social. Intanto l’inchiesta dei pm capitolini sui quattro membri dell’Authority va avanti
Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report.
«Secondo il tribunale di Roma – ha spiegato Sigfrido Ranucci su Facebook - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma».
Intanto proprio sul Garante della privacy pende un procedimento penale: Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrini Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza (dimessosi nei giorni scorsi) sono indagati dai pm di Roma per le ipotesi di corruzione e peculato.
Nelle scorse settimane gli uomini della Guardia di finanza hanno eseguito nei confronti dei membri dell’Authority un mandato di perquisizione e sequestro.
«Le loro condotte – hanno scritto i magistrati nel loro provvedimento –, emerse a più riprese e in molteplici occasioni, hanno disvelato comportamenti che da meri illeciti offensivi del decoro dell’ente sarebbero sfociati con facilità nelle ipotesi delittuose provvisoriamente ascritte, oltre a integrare, in molteplici occasioni, l’abrogata fattispecie del reato di abuso d’ufficio». L’inchiesta è aperta.
La sentenza
Tornando alla pronuncia del tribunale di Roma, il giudice scrive che «i contenuti del servizio contestato possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d'inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell'informazione».
Il tribunale «ravvisa la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l'ex ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l'assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell'interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale. Infatti, fermo restando il comprensibile turbamento d'animo sofferto dai soggetti coinvolti - si legge ancora - deve affermarsi che l'ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. D'altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, 'impegnato' nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica».
Nel mirino anche la «tardività del provvedimento sanzionatorio».
«La certezza del tempo entro cui l'autorità amministrativa deve concludere il procedimento - spiega la sentenza - consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell'autorità interpellata e, dall'altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio». Per questo «la perentorietà dei termini entro i quali l'autorità procedente deve concludere le varie fasi del procedimento, sino al provvedimento finale, rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento, coperti da garanzia costituzionale». Orientamento - si sottolinea - di recente ribadito dalla Cassazione. «Lo stesso Garante, si ricorda, ha fissato i propri tempi di azione, stabilendo - nel Codice Privacy - che le determinazioni sui reclami devono avvenire entro 9/12 mesi 'dalla ricezione del reclamo', dove il più ampio termine di 12 mesi viene accordato dalla legge solo in presenza di motivate esigenze istruttorie previamente comunicate all'interessato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del medesimo regolamento (cosa che, nella specie, non è avvenuta)».
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