Il Consiglio dei ministri ha confermato la data del referendum sulla riforma della magistratura, dopo che la Cassazione ha ammesso il quesito referendario d’iniziativa popolare. La decisione è corretta? Potrebbe essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
La data del referendum sulla riforma della magistratura non cambia. Il Consiglio dei ministri ha confermato il 22 e 23 marzo, dopo che l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, il 6 febbraio, ha accolto la richiesta di referendum proposta dai promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini, avviata nel dicembre scorso.
«Si intende venuto meno il quesito enunciato» in precedenza, ha affermato l’Ufficio centrale, che ne ha formulato uno nuovo, ove sono indicati puntualmente gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma. Questa decisione avrebbe richiesto la fissazione di una nuova data del referendum? Proviamo a spiegare.
I fatti
Quando una legge di revisione costituzionale non è approvata con una maggioranza dei due terzi, afferma la Costituzione (art. 138), entro tre mesi può essere chiesto un referendum – per confermare o no la legge stessa – da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila elettori oppure da cinque Consigli regionali.
Dopo il varo della riforma della magistratura, il 30 ottobre scorso, c’erano state quattro richieste parlamentari di referendum. Il 18 novembre, la Cassazione le aveva dichiarate valide e aveva indicato il quesito su cui votare. Ma il 22 dicembre un comitato di quindici promotori aveva avviato una raccolta firme per la proposizione di un nuovo quesito referendario.
Nonostante fosse pendente quest’iniziativa, il 13 gennaio scorso il Consiglio dei ministri aveva deciso la data del referendum, che per legge (352/1970) va fissata «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso». Ma il 15 gennaio il comitato aveva dichiarato di aver raggiunto le 500.000 firme necessarie, e depositato in Cassazione il quesito e la richiesta di indizione del referendum. A quel punto, il Comitato per il No aveva fatto ricorso al Tar del Lazio, sostenendo l’illegittimità del decreto che aveva disposto la data del voto mentre era ancora in corso l’iniziativa di raccolta delle firme. Il 28 gennaio il Tar ha respinto il ricorso.
L’ordinanza della Cassazione
Il 6 febbraio la Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum formulato dai proponenti la raccolta. Circa la pronuncia del Tar che aveva respinto il ricorso, l’Ufficio centrale ha affermato che essa si pone su un piano diverso dalle verifiche sulla nuova richiesta referendaria, demandate all’Ufficio stesso.
È a questo punto che si è posta la domanda se per dare esecuzione all’ordinanza della Cassazione bastasse un’integrazione del quesito precedente, ferma restando la data già fissata, oppure fosse necessaria anche una ridefinizione di quest’ultima, in base alle tempistiche previste dalla legge. Il Consiglio dei ministri ha scelto la prima strada: evidentemente ha reputato che fosse sufficiente l’integrazione, e che la legge non impone in automatico di spostare la data, anche perché il nuovo quesito non comporta una modifica sostanziale di quello precedente.
In senso opposto, si potrebbe argomentare che dall’affermazione della Cassazione, secondo cui «il ri-esercizio del potere di fissazione del quesito comporta, naturalmente, una nuova attivazione del presupposto per il procedimento» referendario, possa desumersi l’esigenza si ricominci l’intero iter, calcolo della data incluso.
Il conflitto di attribuzione
La vicenda potrebbe non essere chiusa. Si parla, infatti, dell’ipotesi che sia sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il conflitto serve a stabilire se un potere dello Stato abbia invaso o ridotto la sfera costituzionalmente attribuita a un altro potere o a un altro organo costituzionale.
In altre parole, i promotori della raccolta firme potrebbero ritenere che la conferma della precedente data abbia in parte attenuato la portata dell’ammissione, da parte della Cassazione, del quesito referendario d’iniziativa popolare, alterando l’equilibrio tra le funzioni spettanti ai diversi soggetti che intervengono nel procedimento referendario. La Consulta verificherebbe prima l’ammissibilità dello strumento, e poi eventualmente il merito, vale a dire la correttezza del mantenimento della data.
Detto questo, resta un tema che va oltre il piano giuridico: la gestione dell’iter parlamentare della riforma sulla magistratura non ha lasciato spazio a modifiche frutto di un compromesso con l’opposizione; ora il Consiglio dei ministri ha confermato la data del referendum nonostante l’iniziativa referendaria sostenuta da chi, sulla riforma, ha una posizione antitetica a quella dell’esecutivo. Lo scontro politico è destinato a proseguire.
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