L’istituto giuridico, tornato al centro del dibattito politico, è considerato una sorta di incrostazione monarchica. Previsto dalla Costituzione, è un potere esclusivo del Quirinale che può essere attivato anche in disaccordo con il ministro della Giustizia, come ha stabilito la Consulta con il famoso caso Bonpressi. È un provvedimento eccezionale (Mattarella ne ha concesse 36) che cancella gli effetti della pena per un condannato per ragioni umanitarie
La grazia è l’istituto giuridico che rende il presidente della Repubblica simile al re: a livello storico, infatti, è considerato uno dei residui monarchici rimasti “incrostati” nella Costituzione repubblicana e circoscritti in un sistema di garanzie. Nelle monarchie classiche – è così per esempio per il papa, monarca assoluto dello Stato del Vaticano – il re è infatti considerato la fonte ultima della giustizia e l’unico che ha il potere di scavalcare la stessa legge per concedere la clemenza a un singolo cittadino condannato.
In democrazia, questo istituto oggi al centro dello scontro dopo che la grazia è stata concessa a Nicole Minetti – l’igienista dentale ed ex consigliera regionale in Lombardia con il PdL, condannata per il caso Ruby e ora al centro della querelle politica dopo la richiesta di grazia, poi concessa, per poter assistere un minore malato – ha assunto connotati diversi, ma rimane una prerogativa esclusiva della presidenza della Repubblica, un atto sostanzialmente presidenziale previsto dall’articolo 87 della Costituzione, anche se nella sua costituzione ha un ruolo anche il ministero della Giustizia che appone la sua controfirma.
Come funziona
La grazia è considerato un provvedimento di natura eccezionale, che permette il condono della pena a un singolo condannato. Questo atto individuale ha come origine giuridica la domanda di grazia, che può essere presentata dal condannato stesso, da un suo prossimo, dal suoi avvocato oppure – in rari casi – può anche avvenire d’ufficio, con il Quirinale che decide di concederla di propria iniziativa.
L’iter è disciplinato dal codice di procedura penale, all’articolo 681: la domanda viene presentata al ministero della Giustizia, che avvia una fase istruttoria in cui raccoglie pareri e relazioni dagli uffici giudiziari che hanno gestito la vicenda processuale del condannato. Una volta completato il fascicolo, corredato dal parere del ministro della Giustizia (che a sua volta ha ricevuto quello, non vincolante, dell’ufficio giudiziario titolare del procedimento), questo viene inviato alla segreteria del Quirinale, per la valutazione finale. Il presidente della Repubblica, infatti, sulla base del fascicolo decide o meno se firmare il decreto di grazia.
Nel caso di firma, la grazia estingue o modifica la pena residua da scontare per il condannato. Come specifica l’articolo 174 del codice penale, però, la grazia non cancella il reato, dunque la condanna rimane nel casellario giudiziale e permangono anche le pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici, a meno che il decreto presidenziale non disponga altrimenti.
La scelta del Quirinale è discrezionale nella misura in cui non è previsto un elenco tassativo di ragioni per concedere la grazia, tuttavia il capo dello Stato in passato ha usato questo strumento motivandolo con gravi motivi di salute, gravi motivi legati al contesto familiare oppure giustificandolo con il comprovato reinserimento sociale del detenuto.
La storia di un conflitto
Alla luce degli ampi margini di discrezionalità concessi al Quirinale dalla Costituzione, intorno all’istituto è sorto anche un conflitto tra presidenza della Repubblica e ministero della Giustizia. La Carta, infatti, prevede che ogni atto del presidente debba essere sempre controfirmato da un membro del governo e dunque, in caso di grazia, è sorto l’interrogativo se il Guardasigilli possa rifiutarsi di firmare un atto su cui non concorda.
Caso clamoroso che ha animato questo conflitto è avvenuto nel 2006, con la grazia a Ovidio Bonpressi. Bonpressi era un esponente del gruppo terroristico Lotta continua, condannato a 22 anni per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi nel 1972. Gravemente malato e in condizioni valutate come incompatibili con il regime carcerario, viene presentata richiesta di grazia e il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è orientato a concederla per motivi umanitari.
Contro di lui, però, si schiera l’allora ministro della Giustizia leghista Roberto Castelli, che oppone il rifiuto categorico alla firma dell’atto presidenziale, perché ritiene che non ci siano i presupposti per la clemenza vista la gravità del reato commesso da Bonpressi.
Davanti a questo blocco totale e l’impossibilità di emanare il decreto, il presidente Ciampi solleva ricorso davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. La domanda giuridica sottesa è chiara: chi ha l’ultima parola sulla grazia? La sentenza numero 200 del 2006 stabilisce che il diritto a concedere la grazia spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, di cui è prerogativa propria ed esclusiva. La firma del ministro, invece, non ha alcun valore di merito, ma ha solo funzione di conferma di legittimità dell’atto, ovvero che il procedimento con cui si è svolto sia stato regolare. Per questo, la Consulta ha stabilito un obbligo di firma per i ministri, anche nel caso in cui non siano d’accordo con la valutazione del Colle.
Proprio questa sentenza è diventata il pilastro su cui si fonda l’istituto della grazia e che sancisce l’autonomia assoluta del presidente, sottraendo così l’istituto a qualsiasi possibilità che diventi strumento di scambio politico tra partiti o di propaganda.
La sentenza, tuttavia, è molto controversa perché mette in discussione il principio di irresponsabilità del presidente della Repubblica (per questo tutti i suoi atti sono controfirmati da un membro dell’esecutivo) e, secondo i critici, mette nelle mani di una sola persona un potere assoluto improprio in un sistema democratico.
Può essere revocata?
Proprio vista la sua eccezionalità, la grazia viene concessa in modo molto attento dai presidenti. Mattarella, per esempio, nei suoi 11 anni di mandato ha firmato solo 36 provvedimenti di grazia in seguito a oltre 1.700 istanze esaminate. Anche il suo predecessore Giorgio Napolitano è stato molto attento nel concedere questo beneficio: ha firmato 25 grazie in nove anni di mandato.
Quanto alla revoca del decreto, la questione è controversa. Secondo alcuni costituzionalisti, l’atto sarebbe annullabile nel caso in cui i suoi presupposti (ovvero le risultanze contenute nell’istruttoria fatta dal ministero della Giustizia) siano infondati.
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