La vicenda giudiziaria che vede contrapposti il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) e la Strada dei parchi s.p.a (Sdp), concessionaria autostradale per la A24 e A25 (Roma-Pescara-L’Aquila) si arricchisce di nuovi capitoli e di un colpo di scena. Ne avevamo scritto su queste pagine nelle settimane scorse, ed è necessario continuare a darne conto.

La prima decisione del Tar

Com’è noto, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Mims, con decreto del 14 giugno scorso, approvato il 7 luglio con decreto del Mims, aveva risolto la concessione per la A24 e A25 a causa del «grave inadempimento del concessionario, Strada dei parchi s.p.a.». La risoluzione faceva seguito alla lettera con cui, nel dicembre 2021, la Direzione generale aveva contestato alla Sdp il mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione; all’iniziativa con cui la stessa Sdp, nel maggio scorso, aveva notificato al governo la cessazione anticipata del contratto di gestione, in scadenza nel 2030, per inadempimenti del Mims, con richiesta di indennizzo; nonché al contenzioso tra Sdp e Anas per profili inerenti alla concessione stessa.

Sempre il 7 luglio un decreto-legge (n. 85/2022) aveva sostanzialmente “recepito” il decreto del Mims, attribuendo pro tempore la gestione della rete autostradale ad Anas. Sdp aveva quindi presentato ricorso contro il decreto della direzione generale di revoca della concessione. Il Tar del Lazio, l’11 luglio, aveva accolto il ricorso in sede cautelare con decisione monocratica - richiamando, tra le altre cose, il «pericolo di default di Strada dei parchi», la prospettiva di licenziamento del «personale non richiesto da Anas» e il «pericolo di default finanziario dell’intero gruppo» - e così la gestione dell’autostrada era stata restituita a Sdp.

La seconda decisione del Tar

Lo scorso 27 luglio, in sede collegiale, il Tar ha confermato la decisione già assunta. I giudici hanno fatto presente, innanzitutto, che nella valutazione della vicenda rilevano non soltanto gli inadempimenti imputati dal Mims alla concessionaria, ma anche le condotte dell’Amministrazione concedente». In particolare, la mancata approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e i ripetuti mancati adeguamenti del canone concessorio, entrambi idonei a «indurre potenziali disfunzionalità sul corretto svolgimento del rapporto», tali da compromettere «un equilibrato svolgimento dell’attività gestionale».

Il Tar ha evidenziato che, per tutelare la sicurezza della circolazione autostradale, va salvaguardata la «continuità gestionale». Quindi, considerato il «risalente» affidamento della concessione a Sdp, le relative incombenze devono continuare a far capo a quest’ultima fino alla definizione nel merito della controversia. Peraltro – prosegue il Tar - «la tempestiva attuazione dei necessari interventi preordinati a garantire sicura ed efficiente funzionalità alle strutture» è tutelata da un apposito Commissario Straordinario. Quest’ultimo, istituito nel 2020 (d.l. n. 34/2020, art. 206), ha infatti il compito di effettuare «un’attività di assiduo e puntuale monitoraggio, estesa agli atti e gli interventi – finanche di carattere ordinariamente gestionale – posti in essere» per la A24 e A25. In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che la sicurezza della circolazione autostradale possa essere garantita attraverso la prosecuzione dell’attività gestionale di Sdp, che ha l’obbligo di trasmettere «con carattere di immediatezza» al Commissario straordinario (nonché ad Anas e Mims) «ogni atto e/o determinazione involgente attività gestionale e/o manutentiva», specie in relazione a interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture; nonché attraverso la «costante supervisione e diretta ed assidua vigilanza» del Commissario, il quale ha pure l’obbligo di immediata segnalazione alla competente Autorità di eventi idonei a causare «potenziale pregiudizio» alla sicurezza stessa.

Il Tar ha quindi ribadito la sospensione degli effetti della revoca della concessione, anche sulla base del bilanciamento di tutti gli interessi implicati. Infatti, il passaggio della gestione da Sdp e Anas, in assenza delle necessarie regole sulla fase transitoria dell’avvicendamento, potrebbe comportare conseguenze negative non solo per la circolazione autostradale, ma anche con specifico riguardo «al mantenimento dei livelli occupazionali del personale di Strada dei Parchi» e agli «assetti economico-finanziari facenti capo ai soggetti, a vario titolo, coinvolti» nella gestione concessoria. Peraltro, come fa presente Sdp, «un decimo del PIL della Regione Abruzzo è ascrivibile al Gruppo imprenditoriale» della Sdp stessa.

Il Consiglio di Stato

La pronuncia del 27 luglio, con cui il Tar ha confermato la sospensione della revoca a Sdp della concessione per la A24 e A25, è stata ribaltata dal Consiglio di Stato (CdS) sabato 30 luglio, con decreto adottato in sede monocratica. E la revoca della concessione è tornata a operare. Nel decreto si legge soltanto che «la problematica della continuità della circolazione in condizioni di sicurezza e l’esigenza di scongiurare il rischio di cedimenti strutturali delle infrastrutture» determinano l’accoglimento dell’istanza presentata dal Mims. La conseguenza è che la gestione della concessione autostradale passi ad Anas, come disposto dal decreto ministeriale e dal decreto-legge che lo ha incorporato. Continua così il palleggiamento della titolarità di tale gestione, con quell’incertezza che si voleva scongiurare, e che invece è stata alimentata dall’ultimo colpo di scena.

Nel provvedimento del CdS non si rinvengono valutazioni esplicite e articolate, che evidentemente saranno fornite con la decisione in camera di consiglio, fissata per il prossimo 25 agosto. Bisognerà capire in base a quali argomenti il CdS reputa che l’immediato subentro dell’Anas nella gestione – tra l’altro, in mancanza di regole per il passaggio di consegne e i relativi adempimenti burocratici - possa garantire maggiore sicurezza rispetto all’attività di Sdp sotto la supervisione e la vigilanza del Commissario straordinario. Comunque sia, il decreto del CdS ha l’effetto di “riabilitare” l’operato del Governo, che era stato clamorosamente screditato dal Tar. Ma tale decreto – adottato «in una giornata festiva senza dibattimento», come rileva il comunicato di Sdp, nonché in mancanza di valutazioni espresse delle ragioni delle parti – solleva dubbi.

La decisione monocratica del CdS potrà essere confermata dal collegio dello stesso Consiglio, il 25 agosto. E poi si dovrà attendere il prossimo 20 settembre, quando si svolgerà il giudizio di merito del Tar. Quest’ultimo non potrà non tenere conto delle argomentazioni che ha già sostenuto in sede di pronuncia sull’istanza cautelare, in qualche misura attinenti anche al merito della questione. Ma la decisione del CdS, che ha lanciato un chiaro segnale, forse non potrà non pesare.

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