Il caso del giornalista Fabio Butera, condannato a risarcire con 33mila euro il destinatario di commenti offensivi pubblicati da terzi sotto un suo post su Facebook, solleva una questione che va oltre la vicenda personale: entro quali limiti un utente di un social network possa essere chiamato a rispondere per quanto scritto da altri. A decidere sarà la Corte di cassazione il prossimo 10 aprile.

I fatti

Nell’agosto 2018, il Giornale di Vicenza pubblica un articolo sui richiedenti asilo che avrebbero chiesto l’accesso a Sky nel centro in cui erano ospitati. La notizia viene rilanciata da Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno.

Butera, per verificare la fondatezza della notizia, chiama la Questura, la Prefettura e l’autore dell’articolo e, dopo quelle telefonate, pubblica un post su Facebook, contestando la ricostruzione del Giornale di Vicenza. Alcuni anni dopo, Valentino Gonzato, autore dell’articolo, cita in giudizio Butera: anzitutto, sostiene di essere stato diffamato dal post, e poi, nel corso del giudizio, estende la sua azione anche ai commenti offensivi lasciati da terzi sotto lo stesso post.

Le sentenze

Il Tribunale di Verona ha escluso il carattere diffamatorio del post di Butera, ravvisando le condizioni che rendono lecita una critica giornalistica: interesse pubblico della vicenda, continenza del linguaggio e una base fattuale sufficiente a sorreggere i dubbi espressi sull’articolo del Giornale di Vicenza. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione, e quindi il legittimo esercizio del diritto di critica.

Ma entrambe le sentenze hanno ritenuto che Butera dovesse rispondere per alcuni commenti offensivi verso Gonzato scritti da altri sotto il suo post: secondo i giudici, chi gestisce uno spazio su Facebook, o equiparabile, è responsabile dei commenti denigratori pubblicati da terzi quando, avutane conoscenza, non li rimuova tempestivamente. E che Butera li conoscesse, dicono i giudici, si desumerebbe dal fatto che, successivamente al post originario, aveva pubblicato due interventi sulla sua bacheca Facebook.

I dubbi

Le pronunce sollevano alcuni dubbi. Il primo riguarda la qualità della prova. Partecipare a una discussione pubblica su Facebook non equivale, di per sé, in automatico, ad avere letto e consapevolmente deciso di non rimuovere singoli commenti offensivi. I giudici non ne hanno appurato in modo puntuale l’effettiva conoscenza da parte di Butera: l’hanno solo desunta in via inferenziale.

In secondo luogo, qual è il momento in cui la possibilità dell’autore di un post di cancellare certi commenti si trasforma in un dovere giuridico? Il momento sarebbe stato chiaro se, ad esempio, la persona offesa avesse chiesto a Butera di rimuovere i commenti giudicati offensivi, ma - a quanto risulta - non l’ha fatto. Inoltre, in base a quale criterio, certo e prefissato, Butera avrebbe dovuto valutare quali commenti cancellare? Secondo i due giudici di merito, sull’utente graverebbero gli stessi obblighi di verifica ed eventuale rimozione di contenuti di terzi cui sono tenuti i gestori delle piattaforme. E ciò appare eccessivamente oneroso.

C’è poi un elemento ulteriore. La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Pătraşcu c. Romania del 2025, ha posto principi chiari, ritenendo che la condanna da parte dei giudici rumeni dell’autore di un post che non aveva cancellato commenti offensivi di terzi non bilanciasse adeguatamente libertà di espressione e tutela della reputazione altrui: l’obbligo di cancellazione non emergeva da una regola chiara e la motivazione non era rigorosa e proporzionata.

Quei principi possono applicarsi anche nel caso Butera: i giudici si sono basati su un orientamento giurisprudenziale, circa gli obblighi di chi gestisce uno spazio social, che all’epoca dei fatti non appariva consolidato, quindi prevedibile; inoltre, non hanno accertato in modo puntuale la conoscenza dei commenti offensivi da parte del condannato.

La Cassazione

La Cassazione dovrà ora dire una parola definitiva sulla vicenda, chiarendo fin dove si estenda la responsabilità di un utente di social network.

Se gli si imponesse un dovere di rimozione fondato su una presunzione di conoscenza dei commenti altrui, il risultato potrebbe essere quello di spingerlo a evitare in via preventiva tutto ciò che possa apparire sgradevole o controverso.

Con il risultato non solo di caricare il singolo autore di un post di oneri sproporzionati, ma anche di restringere libertà di espressione e confronto pubblico. Un risultato poco auspicabile.

© Riproduzione riservata