«Uno stato membro può esercitare la sua facoltà di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale se al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro stato membro». Questa la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea pubblicata oggi, 22 febbraio. 

  • La Corte individua però un’eccezione, sostenendo che «è necessario provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare» se il richiedente è il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria. A garanzia dell’unità il diritto europeo ha istituito «un certo numero di benefici a favore dei familiari del beneficiario di protezione internazionale», ma devono sussistere tre condizioni, che però non sembrano essere presenti nel caso in questione. 
  • I giudici europei sono intervenuti sul caso di un uomo che ha ottenuto lo status di rifugiato in Austria nel 2015 e ha poi raggiunto le due figlie, di cui una minorenne, in Belgio dove beneficiavano della protezione sussidiaria.
  • L’uomo ha fatto ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del Belgio, giustificata dalla concessione di «protezione internazionale da parte di un altro stato membro», di fronte ai giudici interni che hanno poi rinviato la questione alla corte dell’Unione. I tribunali degli stati membri possono infatti interrogare la Corte di giustizia che ha il compito di fornire l’interpretazione ufficiale del diritto europeo, nel caso di dubbia interpretazione di una norma.

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