Il promotore di giustizia di allora, Alessandro Diddi, non avrebbe «depositato integralmente il fascicolo istruttorio» e avrebbe «depositato documenti parzialmente coperti da omissis». Inoltre, anche la mancata pubblicazioni di alcuni Rescripta del papa avrebbero «inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso»
Il secondo grado di giudizio del processo del secolo a carico del cardinale Giovanni Angelo Becciu è da rifare. Il porporato era stato condannato in primo grado a cinque anni e sei messi per truffa e peculato nell’ambito della vicenda della compravendita, con fondi della Segreteria di Stato, dell’immobile di lusso situato a Londra, al numero 60 di Sloane Avenue. E da poco era iniziato l’appello, che ora si rifarà. A deciderlo la corte vaticana, che ha «ordinato la rinnovazione del dibattimento». Come mai? Principalmente perché, si legge nelle 16 pagine di ordinanza, il promotore di giustizia di allora, Alessandro Diddi, non avrebbe «depositato integralmente il fascicolo istruttorio» e avrebbe «depositato documenti parzialmente coperti da omissis». Inoltre, anche la mancata pubblicazioni di alcuni Rescripta del papa avrebbero «inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso».
«La storica decisione della corte di appello che per la prima volta nella storia vaticana ha ritenuto inefficace e privo di effetti un rescritto del Papa, per mancata pubblicazione, a nostro avviso comporta come conseguenza la radicale nullità di tutta l’indagine e del processo.
Infatti tutti gli atti di indagini, a partire dai discussi interrogatori del super teste Perlasca sono da ritenersi nulli, in quanto la norma papale che conferiva pieni poteri al promotore Diddi è inefficace. Confidiamo di poter arrivare a una rapida definizione del processo con una sentenza ampiamente assolutoria», hanno commentato gli avvocati Massimo Bassi e Cataldo Intrieri difensori di Fabrizio Tirabassi, tra i condannati nel processo di primo grado.
Una decisione, quella della Corte dell’appello, che risponde alle eccezioni precedentemente presentate dai legali. Secondo loro «il giudizio era nullo perché l'Ufficio del Promotore di giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto delle risultanze raccolte nel corso dell'istruttoria svolta, producendo inoltre, dopo alcune ordinanze del Tribunale sul punto, alcuni documenti parzialmente coperti da omissis e non nella loro versione integrale. Per altro verso sono stati censurati quattro Rescripta adottati dal Sommo Pontefice Francesco perché gli stessi non sarebbero stati pubblicati tempestivamente ma sarebbero stati resi noti solo al momento in cui furono depositati in giudizio dal Promotore di giustizia, in uno con la richiesta del decreto di citazione a giudizio. Tale evenienza avrebbe comportato la loro mancata conoscenza da parte degli imputati e dei loro difensori nel corso della fase istruttoria, con la conseguente nullità degli atti adottati in forza degli stessi».
Le eccezioni ora sono state accolte. «Come è stato autorevolmente precisato – si legge ancora nell’ordinanza – nei riguardi di ciascun imputato la sentenza del primo giudice, malgrado la nullità assoluta che egli abbia fatto valere, conserva un valore di palese importanza, giacché, per il capoverso dell'articolo 480, c.p.p., non potrà essere riformata a suo danno, nella qualità o nella misura della pena». Ancora: analogamente, «nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti, nei cui confronti non fu proposto appello dall'Ufficio del Promotore di giustizia o nei cui confronti l'appello dell'accusa sia stato dichiarato inammissibile».
Il procuratore Diddi, nei mesi scorsi, aveva comunque fatto un passo indietro del processo d’appello. Fondamentali per la sua decisione le chat pubblicate da questo giornale: chat che hanno messo in dubbio la reale terzietà della giustizia d’oltretevere.
© Riproduzione riservata


