La sovranità territoriale dell’Ucraina, il nodo del Donbass e i vincoli per una pace negoziata, sullo sfondo della storia d’Europa, degli equilibri geopolitici, e del diritto internazionale. Negoziare non può significare legittimare un’annessione ottenuta con la forza, né trasformare la violazione dei confini internazionalmente riconosciuti in un nuovo principio di legittimità
Siamo forse in una delle fasi più delicate e decisive del conflitto in Ucraina. Dopo anni di guerra, distruzioni e profonde trasformazioni degli equilibri internazionali, sembra riaprirsi uno spazio per il confronto diplomatico tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, con l’auspicio che anche l’Europa possa essere parte attiva di un percorso negoziale destinato a incidere non soltanto sul futuro dell’Ucraina, ma sull’intera architettura di sicurezza del continente. Le analisi che si susseguono in questi giorni sembrano tuttavia restituire l’immagine di un confronto ancora fortemente condizionato dalla geopolitica e dai rapporti di forza.
La questione territoriale rimane centrale: da una parte, le pretese russe sul Donbass e la prospettiva di consolidare sul terreno i risultati dell’aggressione militare; dall’altra, la resilienza dell’Ucraina, sostenuta dagli aiuti europei, che rivendica la propria sovranità e l’integrità territoriale. In questo quadro, il rischio è che il negoziato venga interpretato essenzialmente come una trattativa tra posizioni di forza, nella quale la possibilità di imporre condizioni prevalga sulla necessità di individuare una soluzione compatibile con il diritto internazionale.
Soluzioni giuridicamente sostenibili
La ricerca di una tregua e la costruzione di una pace durevole richiedono certamente realismo politico, capacità di mediazione e disponibilità al compromesso; non possono però prescindere dai principi giuridici che regolano le relazioni tra gli Stati. Il nodo del Donbass, pertanto, non può essere affrontato soltanto attraverso le categorie della strategia militare o della convenienza geopolitica: esso impone di ricostruire la vicenda alla luce della storia europea, degli accordi internazionali che hanno definito i confini dell’Ucraina e dei principi giuridici che continuano a vincolare le parti. Per comprendere quali soluzioni siano giuridicamente sostenibili per il Donbass, occorre allora tornare ai fatti, agli accordi sottoscritti e alle regole e ai principi che ne disciplinano la portata.
I fatti sono ben documentati dalle ricostruzioni di storici indipendenti. Il britannico Andrew Wilson, in The Ukrainians: Unexpected Nation, ha illustrato una ben distinta identità nazionale ucraina del Donbass, oscurata dalle narrazioni imperiali e dalle politiche neocoloniali fatte anche di persecuzioni, genocidi come nel caso dell’ Holodomór, la morte per fame deliberata da Stalin, e continui trasferimenti forzati e indotti di popolazioni.
Fratelli disuguali
Così anche Andreas Kappeler, storico tedesco dell’Europa orientale, ha ricostruito le relazioni tra ucraini e russi come una storia di differenze e rapporti di potere nel saggio dal titolo già eloquente: Fratelli disuguali. Russi e ucraini dal Medioevo a oggi (Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart, C.H. Beck, 2017). La storia dell’Ucraina appartiene pienamente alla storia europea: la Rus’ di Kyiv, fiorita nel Medioevo, non era subordinata a Mosca, allora poco più di un villaggio, e faceva parte delle reti politiche, dinastiche e religiose del continente europeo.
Basti ricordare Anna di Kyiv, figlia di Jaroslav il Saggio, divenuta regina di Francia nell’XI secolo. Nei secoli successivi, le terre ucraine furono attraversate dalle istituzioni e dalle culture dell’Europa centro-orientale, dal mondo lituano-ruteno alla Confederazione polacco-lituana, fino all’esperienza politica cosacca e all’Etmanato. Il Donbass deve essere collocato perciò in questo quadro di più rigorose ricostruzioni storiche: la sua industrializzazione, le migrazioni interne all’Impero russo e all’Unione Sovietica e l’incidenza della popolazione “russofona” (è importante precisarlo: “russofona”, non “russa” perché per le generazioni del XIX e XX secolo si trattava di popolazioni indotte a migrare dalle regioni più remote dell’impero prima zarista poi sovietico), ne hanno configurato in parte la società, ma non hanno cancellato l’identità dell’Ucraina storica.
Aver fatto parte di un impero non significa dovervi appartenere per sempre: la storia europea insegna anzi che le identità nazionali sono sorte proprio dalla volontà di emanciparsi da un impero, cui spesso erano anche preesistenti. E questa è anche la storia di emancipazione di tutti i paesi dell’Est dall’Unione Sovietica che Putin non si rassegna ad accettare. Questa appartenenza europea si riflette anche nella tradizione giuridica di Leopoli, dove si formarono Hersch Lauterpacht e Raphael Lemkin, protagonisti dell’elaborazione dei principi internazionali sui diritti umani, sui crimini contro l’umanità e sul genocidio: il loro contributo testimonia come proprio la storia dell’Ucraina si intrecci con la costruzione dell’attuale patrimonio giuridico europeo.
La storia del bilaterale
Ed è qui che allora vale richiamare la documentazione giuridica che traccia la specifica identità di nazione dell’Ucraina. C’è un trattato oggi conservato negli archivi della diplomazia russa, ma che non viene richiamato da Putin benché sia firmato di proprio pugno. Non si tratta di una dichiarazione d’intenti occidentale, bensì di un accordo bilaterale, concluso direttamente tra Mosca e Kiev, quindi senza alcuna intermediazione o pressione occidentale.
Il 28 gennaio 2003 a Kiev, il presidente russo Vladimir Putin e l’allora presidente ucraino Leonid Kučma firmarono il Trattato tra l'Ucraina e la Federazione Russa sul confine di Stato ucraino-russo, l'atto politico con cui Mosca ha formalizzato e riconosciuto reciprocamente la linea di confine terrestre tra le due nazioni. Nei palazzi del potere russo quel testo oggi è un tabù, eppure si tratta dell’accordo che ha stabilito legalmente che il confine di Stato corrisponde alla precedente frontiera amministrativa tra la Repubblica Socialista Sovietica dell’ Ucraina e la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica, nel 1991.
I passaggi chiave del testo non lasciano spazio a interpretazioni: l'Articolo 1 esplicita testualmente che il confine di Stato è la linea che divide i territori dei due paesi «dall'intersezione dei confini di Ucraina, Russia e Bielorussia fino a un punto sulla costa del Golfo di Taganrog». Con questo atto, la Russia ha riconosciuto ufficialmente la sovranità territoriale dell'Ucraina sulle regioni di confine, come anche sulla Crimea e sul Donbass. Questo significa che, prima di teorizzare la frammentazione identitaria dell'Est e l’espansione della Nato, Vladimir Putin ha firmato un trattato internazionale in cui riconosceva la mappa nata dal crollo del muro. Nessun malinteso, nessuna forzatura: c’è una firma apposta dallo stesso presidente russo che oggi pretende di ridisegnare la storia col sangue della sua guerra di aggressione.
Peraltro, il riconoscimento dei confini originari dell’Ucraina trova fondamento nel principio di diritto internazionale dell’uti possidetis iuris: per garantire la stabilità delle frontiere anche nei processi di acquisizione dell’indipendenza e di dissoluzione di Stati federali, le delimitazioni territoriali amministrative preesistenti sono assunte come riferimento anche per le nuove frontiere internazionali. La Corte internazionale di giustizia ne ha precisato la portata nella sentenza del 22 dicembre 1986 relativa alla controversia frontaliera tra Burkina Faso e Mali (Frontier Dispute, I.C.J. Reports 1986), sottolineandone la funzione di stabilità e certezza dei confini. Inoltre è su questo principio generale che è stata confermata la continuità delle frontiere tra le ex Repubbliche federate, divenute Stati indipendenti, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica.
Una frontiera solida
Il percorso di quell'accordo smentisce anche la narrazione di una frontiera fragile o mai nata. Sono intervenute le rispettive ratifiche parlamentari, e il trattato è entrato ufficialmente in vigore il 23 aprile 2004. E c'è di più: per evitare ogni contestazione futura sul piano del diritto, l'accordo è stato registrato dall'Ucraina presso il Segretariato delle Nazioni Unite (Numero di registrazione 54132): in sostanza, si smentiscono così tutte le tesi propagandistiche secondo cui i confini ucraini non fossero mai stati depositati o definiti formalmente.
I dettagli geografici di quel documento mostrano la precisione di un accordo che non lascia spazio ad ambiguità di interpretazione. Il documento si concentra sulla delimitazione terrestre dei confini dalla Bielorussia fino al Golfo di Taganrog nel Mar d'Azov, con inclusi Donbass e la Crimea in chiaro territorio ucraino. Veniva lasciato spazio a un accordo quadro parallelo solo per la gestione delle acque del Mar d'Azov e dello Stretto di Kerč, come poi sarebbe avvenuto definendo un status speciale dell’area, fino all’occupazione della Crimea da parte russa.
I fatti ci hanno mostrato che le promesse di Mosca non sono state mantenute. E tuttavia vale un principio: il diritto internazionale può recedere nei momenti bui in cui la forza prevale sul diritto, ma rimane un punto fermo e arriva sempre il momento in cui la Storia presenta il conto. Il Trattato sul confine di Stato russo-ucraino del 2003, il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 1997 e il Memorandum di Budapest del 1994 costituiscono, insieme alla Carta delle Nazioni Unite, riferimenti essenziali del quadro giuridico internazionale relativo alla sovranità, all’integrità territoriale e alla sicurezza dell’Ucraina.
La loro rilevanza trova riscontro anche negli atti delle Nazioni Unite: la Risoluzione 68/262 dell’Assemblea generale, del 27 marzo 2014, ha riaffermato l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti e ha dichiarato privo di validità il referendum tenutosi in Crimea; anche la Risoluzione ES-11/4 del 12 ottobre 2022 ha condannato i referendum organizzati dalla Federazione Russa e il tentativo di annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Sul versante giudiziario, l’Ordinanza del 16 marzo 2022, adottata dalla Corte internazionale di giustizia nel procedimento Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), ha disposto la sospensione delle operazioni militari avviate dalla Russia il 24 febbraio 2022 (pur senza anticipare la decisione sul merito).
Questi atti concorrono a definire il quadro entro cui valutare le condotte russe a partire dal 2014, dall’occupazione della Crimea e dal conflitto nel Donbass fino all’invasione su vasta scala del 2022. A chi parla oggi di negoziati per l’Ucraina, è dunque necessario ricordare che tali documenti non possono essere considerati carta straccia. Negoziare non può significare legittimare un’annessione ottenuta con la forza, né trasformare la violazione dei confini internazionalmente riconosciuti in un nuovo principio di legittimità.
Ricostruzioni e principi
La diplomazia europea ha già individuato alcuni elementi sui quali costruire un’intesa per il cessate il fuoco. Nella dichiarazione di Parigi del 6 gennaio 2026, i Paesi della Coalizione dei Volenterosi, hanno indicato un sistema di garanzie di sicurezza, basate necessariamente su una forza multinazionale schierata lungo la linea di contatto, a sostegno della stabilizzazione e del processo negoziale. Questo non potrà che richiedere i tempi necessari per dare spazio alle ricostruzioni di storici e giuristi e per avviare anche un processo referendario che coinvolga le popolazioni. Si è già ipotizzato un orizzonte almeno quinquennale, che consenta la ricostruzione e il ritorno volontario degli ucraini costretti a lasciare i territori occupati. Qualsiasi consultazione elettorale dovrà essere affrontata in condizioni effettive di sicurezza e di partecipazione democratica. Sarà quindi necessario un registro elettorale aggiornato, che riconosca il voto alla popolazione rimasta, agli ucraini costretti ad abbandonare il Donbass, ma non anche a quanti sono sopraggiunti al seguito dell’invasione russa nei territori occupati.
Sul piano europeo, lo sforzo diplomatico sarà dunque ricostruire sullo sfondo una nuova architettura di sicurezza in Europa: si potrà certo corrispondere alle richieste di Putin di non alimentare il riarmo, purché siano assicurate condizioni di reciprocità. In particolare sta all’Unione europea imporsi perché sia scongiurata la minaccia avvertita dai Paesi Baltici e dagli altri confinanti che Putin rilanci la difesa delle minoranze russofone presenti in quei territori.
In sostanza, è bene dunque chiarire i termini del cessate il fuoco. Esso deve consentire l’avvio di un negoziato che sia basato realmente su una volontà di confronto fra Stati con pari dignità: non c’è un vincitore e un vinto, anche perché nessuna coercizione oggi è consentita dal diritto dei trattati. Vale infatti ricordare che l'articolo 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce la nullità di un trattato la cui conclusione sia stata ottenuta mediante la minaccia o l'uso della forza in violazione dei principi della Carta dell’Onu. Questo comporta che qualsiasi negoziato sull’Ucraina non può partire dal presupposto di un riconoscimento a monte di conquiste militari, ma deve definire piuttosto le modalità della sicurezza e della convivenza futura su cui ricostruire fiducia e cooperazione.
Gli accordi firmati secondo il diritto internazionale riportano dunque a una verità essenziale: nessuna forza delle armi può alterare i confini sul terreno, anche perché la Storia diplomatica e giuridica dell’Europa racconta altro. Sta ai negoziatori europei tenerne ora ben conto.
© Riproduzione riservata