Il protocollo Italia-Albania in materia migratoria è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che i diritti individuali e le garanzie delle persone di origine straniera trattenute siano pienamente rispettate, così come previste dal sistema europeo. È la conclusione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, presentato giovedì 23 aprile. 

Una posizione subito raccolta e usata dai rappresentanti del governo per rilanciare i centri in Albania, riempiti dall’esecutivo poco prima del referendum ma rimasti vuoti e inutilizzati per molto tempo. «Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate», ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non nascondendo un attacco contro i giudici che, in applicazione del diritto Ue e nazionale, in più occasioni non hanno convalidato il trattenimento dei migranti nel Cpr oltre Adriatico. 

Le decisioni dei magistrati sarebbero state prese «per cecità ideologica», per l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, «uno schiaffo alla propaganda di sinistra», le parole del vice presidente di FdI in Senato Marco Scurria, «bocciata la sinistra immigrazionista e le toghe rosse», tuona Stefano Maullu, vice capogruppo del partito di Meloni alla Camera. Una corsa a rivendicare il progetto Albania che il governo ha sempre difeso strenuamente mentre i dati raccontavano un’operazione simbolica e di propaganda, costosa sul piano umano ed economico

L’avvocatura generale

Non si tratta però della decisione della Corte, che si esprimerà in un momento successivo. Quello dell’avvocato generale è un parere non vincolante per i giudici di Lussemburgo. La sua funzione è quella di proporre una soluzione giuridica delle cause di cui sono incaricati. 

Emiliou ha osservato, in primo luogo, che il diritto comunitario non impedisce a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per le procedure di rimpatrio al di fuori del suo territorio. Ma lo Stato resta «obbligato a rispettare tutte le garanzie previste dall’Ue per i migranti, incluso il diritto all’assistenza legale, all’assistenza linguistica e ai contatti con i familiari e le autorità competenti». Una particolare attenzione, continua l’avvocato, deve essere osservata per i minori e le altre persone vulnerabili che «devono godere di tutta la gamma di tutele previste dal sistema di asilo, incluso l’accesso all’assistenza medica e all’istruzione». 

Aggiunge poi che il fatto di avere una domanda pendente di asilo «non conferisce» ai richiedenti «il diritto di essere riportati nel territorio di detto Stato». 

I casi

L’avvocato generale ha espresso il suo parere in una causa avviata dalla Corte Ue su richiesta dei giudici di Cassazione, in merito al caso di due persone migranti, che erano stati precedentemente trattenuti in Italia. Poi trasferiti in Albania, i due cittadini stranieri hanno presentato domanda di protezione internazionale, a seguito della quale la Corte di appello di Roma ha dovuto nuovamente esprimersi, decidendo di non convalidare il trattenimento. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la normativa nazionale non fosse compatibile con il diritto Ue. 

L’ordinanza è stata poi impugnata dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Roma ed è così finita di fronte ai giudici di legittimità. La Corte di Cassazione ha sottoposto le questioni alla Corte di giustizia.

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