L’intervento del ministro dell’Interno era atteso, per ridurre l’impatto della valutazione medica, dettata da principi come indipendenza e responsabilità. La visita non avrà più il compito di valutare se la persona, dal punto di vista psico-fisico, sia o meno idonea a essere reclusa in un centro per il rimpatrio. Ma se «eventuali bisogni di assistenza» possano essere assicurati dal gestore o dall’azienda sanitaria
Mettere in discussione la professionalità dei medici e poi renderli strumentali alla gestione dell’ordine pubblico. Alla fine, la modifica della norma che prevede la visita medica di idoneità al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) dei cittadini di origine straniera è arrivata.
Il ministero dell’Interno il 3 novembre ha sostituito l’articolo 3 della direttiva Lamorgese, prevedendo che «la persona da trattenere» acceda sì alla struttura di detenzione amministrativa «previa visita medica» ma che questa non sia più volta ad accertare l’assenza di patologie che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza nel centro.
Ora, il sanitario è chiamato a verificare lo «stato di salute della persona, rilevato attraverso indagine anamnestica o sintomatologica» e «mediante la documentazione sanitaria disponibile» che permettano di identificare le condizioni di salute «che comportino eventuali bisogni di assistenza da assicurare». Dunque, la visita non avrà più il compito di valutare se la persona, dal punto di vista psico-fisico, sia o meno idonea a essere reclusa in un centro per il rimpatrio. Ma se «eventuali bisogni di assistenza» possano essere assicurati da parte dell’ente gestore o dall’azienda sanitaria competente.
Il cambio di passo è arrivato con l’indagine della procura di Ravenna, anche se il ministero e alcune questure avevano già attenzionato ed esercitato pressioni su diversi medici delle Asl. Nell’inchiesta, sono formalmente indagati almeno nove medici, accusati a vario titolo di falso ideologico e associazione a delinquere, perché una campagna di sensibilizzazione pubblica è stata descritta come una rete che organizzava riunioni che avrebbero avuto l’obiettivo di pianificare come realizzare i certificati falsi.
Alcune mediche erano state colpite dalla sospensione dalla professione, una misura poi ritenuta sproporzionata dalla Cassazione, che ha annullato i provvedimenti interdittivi e rinviato al tribunale per il Riesame di Bologna per lo svolgimento di un nuovo giudizio. Altri, non indagati, sono stati perquisiti nelle loro abitazioni, da Roma a Matera, da Bari a Livorno.
Diritto alla salute (negato)
La campagna pubblica promossa da diverse organizzazioni – come Asgi, Simm, Mediterranea, Msf – è nata prendendo atto, attraverso le testimonianze di diversi sanitari, che spesso la visita medica era svolta sommariamente, escludendo solo le malattie infettive. La direttiva prescriveva invece di escludere anche «disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative», oltre alle condizioni di vulnerabilità.
Una presa di coscienza che non è piaciuta al Viminale che è intervenuto prima con una circolare, lo scorso 20 gennaio 2026, con cui chiedeva alle prefetture di aumentare la capienza nei Cpr e facilitare le espulsioni, anche anticipando le visite mediche propedeutiche al trattenimento. Ora, la disposizione è stata inserita nella direttiva, al comma 4, che prevede la possibilità di detenere la persona purché la visita sia effettuata, entro 24 ore dall’ingresso, dal medico dell’azienda sanitaria o ospedaliera. Di fronte a questa possibilità, i sanitari si ponevano un’interrogativo: chi è responsabile sul piano medico per quel lasso di tempo? Soprattutto considerando la patogenicità, riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità, dei Cpr, finiti al centro di diverse inchieste giornalistiche e giudiziarie per le condizioni di vita e il trattamento delle persone recluse.
Dal nuovo testo sembra che il lavoro dei sanitari sia, ancor di più, sotto osservazione dell’amministrazione, dimenticando però i principi che caratterizzano la professione medica, come indipendenza e responsabilità. Il comma 5, infatti, prevede che la scheda compilata dal sanitario (di cui il modello ora è fornito dal ministero) «in busta chiusa» venga consegnata «dal personale di scorta al medico dell’ente gestore» e che la valutazione di sintesi venga «conservata dall’ufficio di polizia all’interno del centro che potrà trasmetterla all’autorità giudiziaria» che ne faccia richiesta.
Se la disponibilità delle informazioni è garantita all’amministrazione, questo potrebbe non essere più garantito ad altri soggetti. Nella nuova disposizione il Viminale precisa che «la documentazione sanitaria è sottratta all’ostensibilità a terzi», con alcune eccezioni: l’autorità giudiziaria, l’avvocato dell’interessato, le autorità sanitarie e l’organismo previsto dalla Convenzione Onu contro la tortura. Non è chiaro se siano dunque esclusi, ad esempio, parlamentari, europarlamentari e garanti, che hanno il potere ispettivo.
Il tentativo del governo di limitare i poteri ispettivi dei parlamentari era già emerso, in un disegno di legge. Un sistema, quello della detenzione amministrativa, più volte criticato dagli organismi internazionali per la violazione dei diritti e «le condizioni fatiscenti ed eccessivamente carcerarie» – denunciava il Comitato Onu contro la tortura – in cui l’opacità è un tassello fondamentale.
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