La gip di Milano Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, per l’aiuto prestato a Elena e Romano, accompagnati in Svizzera dove hanno potuto accedere al suicidio medicalmente assistito. La gip ha applicato il principio affermato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 66 del 2025) secondo cui il requisito del trattamento di sostegno vitale non può essere interpretato in modo restrittivo e meramente tecnico-formale.

La non punibilità, prevista dalla sentenza 242/2019, secondo la gip di Milano opera anche nei confronti di persone che, pur non essendo sottoposte a un trattamento salvavita in corso, avrebbero dovuto esserlo secondo valutazione medica, ma lo hanno rifiutato, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, perché ritenuto inutile, sproporzionato, futile e contrario alla propria dignità.

«L’archiviazione conferma che abbiamo agito per rendere effettivi diritti già riconosciuti dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale», afferma Marco Cappato. «Quando il Parlamento continua a non intervenire, sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza. Questa decisione dice con chiarezza che lo Stato non può costringere una persona a subire trattamenti che rifiuta solo per poter poi vedere riconosciuto un proprio diritto. Sono grato a Elena, a Romano e alle persone che li amavano per la fiducia che hanno avuto in me, negli altri disobbedienti civili, nella squadra giuridica dell'associazione Luca Coscioni coordinata da Filomena Gallo. Insieme, siamo riusciti a porre fine alla condizione di tortura che Elena e Romano stavano subendo. Insieme, abbiamo ottenuto un precedente che prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno nelle loro condizioni. Ora bisogna fare sì che il Parlamento italiano non cancelli questo diritto: sarebbe gravissimo. Ci mobiliteremo affinché questo non accada e continueremo ad aiutare le persone che ce lo chiedono, se necessario anche ricorrendo ad azioni di disobbedienza civile, fino al pieno riconoscimento del diritto ad accedere all'aiuto alla morte volontaria».

«La giudice per le indagini preliminari di Milano applica in modo rigoroso e coerente i principi affermati dalla Corte costituzionale», dichiara Filomena Gallo, avvocata di Marco Cappato e segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni. «Dalle motivazioni del decreto di archiviazione emerge con chiarezza che il requisito del trattamento di sostegno vitale non può essere ridotto alla sola presenza attuale di un macchinario o di un presidio sanitario in funzione, ma comprende anche i trattamenti prescritti dal medico e consapevolmente rifiutati dalla persona nell’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione terapeutica. È un passaggio giuridico decisivo, già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2024 e ribadito con la n. 66 del 2025: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo. Il decreto della gip di Milano conferma quindi che la via indicata dalla Corte è già oggi giuridicamente praticabile: il rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quando siano prescritti dal medico ma non accettati dalla persona malata, non può escludere l’accesso all’area di non punibilità delineata dalla Consulta».

In particolare, il decreto di archiviazione recepisce così l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 242/2019, alla 135/2024, fino alla 66/2025, che ha chiarito in modo definitivo come il riferimento al «trattamento di sostegno vitale» debba essere letto alla luce degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, della legge 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e del diritto della persona malata di rifiutare qualsiasi trattamento.

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