Secondo Tatiana Montella, è un’operazione specifica che rientra nelle più ampie politiche repressive di questo governo, espressione di una certa ideologia. I concetti di consenso e dissenso hanno alla base un diverso tipo di relazione: nel primo caso c’è un rapporto di parità; il secondo presuppone uno sbilanciamento di potere: «Deresponsabilizza completamente l’abusante rispetto all’atto sessuale»
Il disegno di legge Bongiorno che vuole introdurre il concetto di dissenso nel reato di violenza sessuale non è un intervento isolato. Secondo Tatiana Montella, avvocata dei centri antiviolenza di Lucha y Siesta, è un’operazione specifica che rientra nelle più ampie politiche repressive di questo governo, espressione di una certa ideologia, che vede il corpo della donna come un corpo disponibile e la incardina in un ruolo preciso, sostiene forme di familismo estremo e difende l’idea di controllo anche sulle relazioni: dai decreti Sicurezza, ai pacchetti immigrazione, al consenso informato dei genitori per l’educazione sessuo-affettiva a scuola.
Lo scorso 25 novembre, con un colpo di mano, la Lega ha fatto cadere in Senato il patto Meloni-Schlein, non approvando il disegno di legge che voleva introdurre il «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale, così come richiede anche la Convenzione di Istanbul, che l’Italia ha ratificato nel 2013. Un’operazione «simbolica», dice Montella, che ha portato a ribaltare la norma che avrebbe dovuto invece recepire un avanzamento. «Hanno inserito l’esatto opposto», il dissenso, spiega.
«È una modifica che non tiene nemmeno conto delle spinte sociali», dice Montella. Per questo il 28 febbraio a Roma scendono in piazza movimenti transfemministi, associazioni e realtà che lavorano nel contrasto alla antiviolenza, insieme alla società civile, in mobilitazione permanente per dire che «solo sì è sì» e per ottenere che «questo ddl non venga approvato». Dopo le cento piazze cittadine del 15 febbraio, una manifestazione nazionale, che partirà alle 14 da piazza della Repubblica.
La disciplina, oggi
La modifica arriva a trent’anni dalla legge che ha trasformato la violenza sessuale da reato contro la morale e il buon costume a reato contro la persona, e dunque iniziato a concepire la donna come soggetto di diritto. La norma del 1996 ha natura coercitiva: il reato sussiste solo quando l’autore usi violenza o minaccia o ci sia abuso di autorità.
È la giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, ad aver introdotto nel sistema il concetto di consenso al rapporto sessuale, tenendo in considerazione una serie di ipotesi, come ad esempio il freezing, l’immobilità dovuta al trauma, o lo stato di incoscienza. Un orientamento che l’avvocata Montella definisce «abbastanza avanzato» ma che non può sostituirsi al legislatore: «È necessario che la normativa recepisca la formula del consenso affinché il giudice sia obbligato a tenerne conto».
Operazione semantica
«Il linguaggio giuridico non è un linguaggio altro rispetto a quello di un contesto sociale», ricorda l’avvocata dei Cav di Lucha y Siesta e rileva «un’operazione semantica di Bongiorno», «un po’ perversa». Se la Convenzione di Istanbul, all’articolo 36, definisce «consenso» come «libera manifestazione della volontà della persona», che «deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto», il testo base di Bongiorno usa la stessa parola – «contesto» – per esprimere un’idea opposta.
Richiedendo di valutare il contesto, «la Convenzione intende che non sempre ci sono le condizioni di esprimere un sì o un no, per rapporti di potere, legami familiari o situazioni di subordinazione», spiega Montella, portando come esempio le vittime di Jeffrey Epstein.
La nuova formulazione introduce la «volontà contraria», da valutare «tenendo conto della situazione e del contesto». La definizione approvata dalla maggioranza di destra in commissione Giustizia al Senato, continua l’avvocata, «sposta sulla persona offesa il dovere di dimostrare che non c’erano proprio le condizioni per potere dire no, attribuendo così alla donna la responsabilità dell’atto sessuale».
Se questo testo dovesse passare, sarebbe peggiorativo anche dello status quo, dicono i movimenti femministi. Perché il giudice sarebbe obbligato, poiché lo prevede la norma, a verificare che la persona offesa abbia detto “no”, contraddicendo anche la giurisprudenza che fin qui si è creata. Il percorso giudiziario per chi ha subito violenza è già difficile in Italia, dove – come dimostrano le condanne della Cedu – la vittimizzazione secondaria è ancora sistema.
Sostituire il concetto di consenso, con quello di dissenso significa, quindi, «chiedere a chi ha subito violenza di provare di aver detto no “abbastanza forte”, “abbastanza chiaramente”, “abbastanza in tempo”», denuncia Lucha y Siesta.
Cultura del consenso
I concetti di consenso e dissenso hanno alla base un diverso tipo di relazione. Nel primo caso c’è un rapporto di parità, come promosso dalla Convenzione di Istanbul e, soprattutto, sostenuto dai movimenti; il secondo presuppone invece uno sbilanciamento di potere: «Deresponsabilizza completamente l’abusante rispetto all’atto sessuale», dice Montella.
«La cultura del consenso opposta alla cultura dello stupro», sottolineano i movimenti che hanno indetto la manifestazione, secondo cui però tutto questo è in linea con l’idea della violenza di genere che ha il governo e questa destra e con le misure introdotte finora, esclusivamente sul piano penale. «Non c’è un riconoscimento dell’esistenza di rapporti di potere e di riflesso anche della violenza», conclude l’avvocata, «viene considerato un fattore individuale, negando la dimensione sistemica e culturale».
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